Revisione prezzi facoltativa e onere probatorio a carico dell’appaltante richiedente (TAR Campania n. 2164 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dei prezzi di un appalto pubblico, la relativa clausola contrattuale che la qualifichi come facoltativa e non automatica non attribuisce all’appaltatore un diritto alla revisione svincolato dalla dimostrazione dei presupposti. La richiesta di adeguamento è sottoposta al principio dell’onere della prova a carico del richiedente, cui incombe la dimostrazione degli elementi posti a base del quantum debeatur. L’amministrazione che intenda verificare la fondatezza della richiesta può indicare in modo specifico la documentazione da produrre; il rifiuto dell’appaltatore di fornirla, qualificando la richiesta come ingiustificata, integra violazione della logica collaborativa e impedisce il riconoscimento delle somme non documentate. La controversia sulla misura della revisione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto quadriennale per la manutenzione del verde pubblico, delle fontane ornamentali e dell’arredo urbano, ha chiesto al Comune l’adeguamento del prezzo contrattuale secondo le variazioni dell’indice ISTAT, invocando l’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto e quantificando la pretesa in due voci riferite ai periodi marzo 2020 – marzo 2021 e marzo 2021 – settembre 2022.
Il Comune, ritenendo di non disporre di elementi sufficienti, ha richiesto la produzione dei cedolini di pagamento dei dipendenti, dell’elenco delle attrezzature e macchinari impiegati e di ogni altra documentazione utile a giustificare l’aumento dei prezzi. La società ha riscontrato la richiesta qualificandola come ingiustificata e non ha prodotto alcun documento. Con determina dirigenziale n. 420/24 l’amministrazione ha riconosciuto un adeguamento di importo ridotto rispetto alla pretesa. La società ha impugnato la determinazione per la parte relativa alla quantificazione, chiedendo la condanna al pagamento della differenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e la ritiene infondata. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ribadisce che l’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione prezzi ha portata ampia e generale, comprendendo ogni profilo della controversia, incluso il quantum debeatur. Il riferimento è all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e all’art. 244 del Codice dei contratti pubblici, che hanno superato la tradizionale ripartizione tra an debeatur davanti al giudice amministrativo e quantum davanti al giudice ordinario.
Il Collegio richiama espressamente Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937, Cass. Civ., S.U., 1° febbraio 2019, n. 3160, Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446 e un proprio precedente della Sezione (TAR Campania, sez. V, 30.1.2023, n. 684). Il limite alla giurisdizione amministrativa resta individuato nella sola ipotesi in cui sia in contestazione l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto sotto il profilo dell’an e del quantum, ipotesi estranea al caso di specie.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio osserva che la richiesta di adeguamento, proprio perché facoltativa e non automatica in virtù dell’art. 17 del Capitolato, soggiace al principio dell’onere della prova a carico del richiedente. L’amministrazione ha indicato con precisione i documenti necessari a verificare la correttezza della quantificazione; la società, però, non ha prodotto nulla, ritenendo ingiustificata la richiesta.
Secondo il Tribunale è corretto l’operato del Comune, che in un’ottica di collaborazione e correttezza ha reso espliciti gli elementi da documentare. Il riconoscimento dell’importo di euro 11.665,81 corrisponde ai limiti in cui i presupposti sono stati dimostrati; la maggior somma non è stata riconosciuta perché priva di supporto documentale. La ricorrente, con una condotta non rispondente alla logica collaborativa, non ha assolto l’onere probatorio in sede procedimentale e non può quindi fondatamente pretendere il pagamento della differenza.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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