Sanzione per trasformazione di area boscata si oppone davanti al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2755 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative irrogate per l’illecita trasformazione di aree boscate, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 e nel richiamo alla legge n. 689/1981, sono impugnabili con opposizione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981. Il riparto di giurisdizione non muta per la sola incidenza di profili edilizi, urbanistici, ambientali o di appalti, che il giudice ordinario può conoscere in via incidentale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, allegato E. Il giudice amministrativo deve pertanto declinare la propria giurisdizione con sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ex art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca sindaco di un comune lombardo, ha impugnato la nota e il verbale con cui la Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” gli contestava l’illecita trasformazione di un’area boscata in relazione ai lavori di un collegamento intervallivo, quantificando la sanzione amministrativa tra un minimo e un massimo di importo assai rilevante. L’opera, realizzata in forza di un protocollo di intesa tra i comuni e la Provincia, era stata suddivisa in due lotti funzionali.

Il ricorrente ha dedotto la nullità del verbale per assenza del potere sanzionatorio, l’erronea ricostruzione dei fatti, l’inapplicabilità delle disposizioni regionali invocate trattandosi di opera pubblica, il difetto dell’elemento soggettivo e l’indeterminatezza e sproporzione della sanzione. I Ministeri resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e dirimente l’eccezione dei Ministeri. Il verbale impugnato è stato emanato ai sensi degli artt. 43, 44 e 61 della legge regionale n. 31/2008; in particolare, il comma 12 dell’art. 61 demanda l’irrogazione delle sanzioni ai vari enti territoriali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 90/1983, di attuazione della legge n. 689/1981.

Anche la disciplina regionale sopravvenuta, la legge regionale Lombardia n. 1/2012, si limita a integrare le disposizioni della legge n. 689/1981, che contiene i principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo e regola l’irrogazione e l’impugnazione della sanzione in esame. Il Collegio valorizza la stessa ammissione del ricorrente, che nel ricorso riconosce che la contestazione è mossa ex legge n. 689/1981.

Il quadro normativo è decisivo: l’art. 22, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati propongano opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con rinvio alla disciplina dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Il Collegio esclude quindi che la sanzione rientri tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 cod. proc. amm..

La sola presenza di questioni legate all’edilizia, all’urbanistica, all’ambiente o agli appalti non attrae la controversia nell’ambito cognitivo del giudice amministrativo. Anche tali aspetti possono essere esaminati in via incidentale dal giudice ordinario, che ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, allegato E, può conoscere e sindacare tutti i vizi dell’atto. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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