Notifica all’Avvocatura facoltativa nulla e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 273 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione quando il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è previsto come facoltativo e non obbligatorio. La notifica eseguita presso l’Avvocatura in difetto di tale presupposto è nulla, e la relativa nullità non è sanata se il ricorrente non provvede al rinnovo nel termine perentorio assegnato ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso che non sia stato ritualmente notificato è inammissibile; la sopravvenuta dichiarazione di non avere più interesse alla decisione ne determina, inoltre, l’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva presentato domande uniche di pagamento ad AG.E.A. per una pluralità di campagne agricole. Nel 2013 l’Agenzia aveva sospeso le erogazioni richiamando la pendenza di un procedimento penale e i divieti in materia di misure di prevenzione. Esaurito il giudizio penale con esito favorevole, il ricorrente ha intimato all’Agenzia la restituzione delle somme e la liquidazione delle erogazioni spettanti.
Con nota del 2021 il Dirigente di AG.E.A. ha comunicato che le richieste di restituzione non potevano essere accolte, richiamando una precedente nota del 2020 e lo stato di istruttoria della domanda inserita nel sistema. Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento dei requisiti per le erogazioni e la condanna dell’Agenzia al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via preliminare un vizio di instaurazione del contraddittorio. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 74/2018, l’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato secondo l’art. 43 r.d. n. 1611/1933. Il patrocinio è quindi espressamente facoltativo e non obbligatorio.
Da tale qualificazione deriva che la notifica del ricorso andava eseguita presso la sede reale dell’Agenzia e non presso l’Avvocatura dello Stato. La notifica così eseguita è nulla. Con precedente ordinanza collegiale il Tribunale aveva già fissato al ricorrente il termine perentorio di trenta giorni per il rinnovo della notifica presso la sede reale, ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm., rinviando la causa alla successiva udienza pubblica.
All’udienza di rinvio il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione. Non è intervenuto alcun rinnovo della notifica, né si è costituita in giudizio l’Agenzia.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per la nullità della notifica, non sanata dal mancato rinnovo. Ha aggiunto, in via concorrente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione resa in udienza. La pronuncia è stata resa in continuità con la precedente ordinanza collegiale, che aveva già qualificato il patrocinio come facoltativo.
Nulla è stato disposto sulle spese processuali, in assenza di costituzione della parte intimata, la cui notifica era stata irritualmente eseguita.
Nota della Redazione
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