Criterio premiale di esperienza e rilevanza del gruppo societario nella gara (TAR Emilia-Romagna n. 164 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione mediante lettera di invito il criterio premiale dell’esperienza maturata va riferito esclusivamente all’operatore che ha partecipato in forma individuale e non alle altre società del gruppo cui appartiene. La ratio del criterio è valutare la concreta operatività sul campo del concorrente, sicché le città da indicare sono quelle in cui la partecipante ha prestato personalmente servizio. L’utilizzo del marchio comune non consente di beneficiare dei requisiti riferibili alle controllanti o alle consorelle, in assenza di avvalimento o di partecipazione in raggruppamento. La scelta dell’Amministrazione di valorizzare la sola esperienza diretta non integra eterointegrazione dei criteri e non è sindacabile nel merito, salvo palese illogicità.
Il Fatto
La ricorrente, società italiana controllata al cento per cento da una holding estera, gestisce il servizio di noleggio di monopattini e biciclette elettriche in sharing con un marchio diffuso in Europa. Il Comune ha indetto una procedura di selezione mediante lettera di invito per l’affidamento triennale del servizio, individuando un solo soggetto gestore.
La società ha partecipato individualmente, indicando sette città in cui il marchio operava, alcune delle quali servite da altre società del gruppo. La commissione le ha attribuito sette punti sul criterio dell’esperienza maturata, computando solo le tre città gestite direttamente dalla partecipante, e la ha collocata al secondo posto. Esperite le osservazioni, il Comune ha reso definitiva la graduatoria. La ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo anche la mancata verifica dei requisiti della controinteressata sul criterio delle lingue disponibili nell’applicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo e decisivo profilo, la ricorrente ha partecipato individualmente, con proposta trasmessa, intestata e sottoscritta in proprio. L’uso della carta con il marchio comune non vale a evocare rapporti con le altre società del gruppo, non essendovi alcun riferimento ad associazioni o collaborazioni. Richiamando il Consiglio di Stato, sentenza n. 9541 del 2023, il Tribunale conferma la legittimità dell’operato della commissione.
Il criterio, osserva il Collegio, intende valutare la concreta esperienza gestionale maturata dall’operatore in un servizio con caratteristiche analoghe, e non costituisce requisito di capacità tecnico-economica dell’intero gruppo. La scelta di valorizzare la sola esperienza diretta è coerente con la ratio del criterio e non palesemente illogica, con conseguente insindacabilità della discrezionalità amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, sentenze n. 431 del 2023 e n. 5245 del 2017.
Nessuna eterointegrazione dei criteri si configura: il riferimento alle “città” contenuto nella lettera di invito implica che si tratti di quelle in cui la partecipante ha prestato personalmente servizio. L’acquisizione di informazioni sulla composizione del gruppo è scelta istruttoria discrezionale che non ha leso la posizione della ricorrente, alla quale sono state esplicitate le ragioni delle valutazioni.
Quanto al favor partecipationis, la ricorrente ha partecipato ad armi pari, con valutazioni operate dal Comune su tutti i concorrenti in base alle esperienze direttamente maturate, nel rispetto della par condicio. Il richiamo al marchio non consente di beneficiare dei requisiti delle altre società senza avvalersene formalmente o senza partecipare in raggruppamento con la controllante.
Infine, la censura sui controlli della controinteressata è priva di pregio: quest’ultima si era impegnata ad avviare l’attività entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione SUAP, e il servizio è stato avviato il 1° luglio 2024 previo collaudo in contraddittorio. Le contestazioni riferite alla data del 7 giugno 2024 sono quindi irrilevanti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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