Illegittimità sopraelevazione senza delibera condominiale (TAR Sardegna n. 102 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio cautelare, la conformità dell’intervento edilizio al regolamento condominiale costituisce presupposto indefettibile per la sospensione dell’annullamento in autotutela del titolo abilitativo. Ne deriva che, ove le disposizioni regolamentari vietino ogni modifica degli esterni degli edifici e la sopraelevazione, l’istanza cautelare non può trovare accoglimento con riguardo a tali interventi, difettando prima facie il diritto a edificare in capo al richiedente. Diversamente, gli interventi di mera diversa distribuzione degli spazi interni, non rientrando nell’ambito di applicazione delle predette clausole, conservano il diritto alla tutela anticipatoria, con conseguente sospensione parziale del provvedimento impugnato.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la diffida del 20 novembre 2025 e il conseguente provvedimento del 26 gennaio 2026 con cui il Comune di Olbia aveva disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, del titolo edilizio rilasciato in loro favore per un intervento di diversa distribuzione degli spazi interni, posa di VEPA sulla veranda esistente e costruzione di una piscina nel giardino di proprietà, in località Porto Rotondo. Il Comune fondava il provvedimento sul contrasto delle opere autorizzate con gli artt. 5 e 8 del Regolamento Condominiale del “Villaggio di Portorotondo”, che vietano ogni modifica degli esterni e la sopraelevazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le disposizioni del regolamento condominiale si impongano a tutti i condomini e, quindi, anche ai ricorrenti. Tale vincolo comporta che gli stessi non risultino prima facie legittimati a realizzare interventi di modifica degli esterni degli edifici senza la previa deliberazione condominiale.
Da tale premessa il Tribunale ha fatto discendere una valutazione differenziata delle singole opere autorizzate. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta limitatamente all’intervento di diversa distribuzione degli spazi interni, il quale, coinvolgendo esclusivamente l’assetto interno dell’unità immobiliare, esula dall’ambito di applicazione delle norme regolamentari invocate dall’Amministrazione. Per gli altri interventi — posa della VEPA sulla veranda e costruzione della piscina — l’istanza è stata invece respinta, trattandosi di modifiche incidenti sugli esterni dell’edificio, riconducibili ai divieti regolamentari.
Il Giudice ha inoltre fissato l’udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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