Termine per impugnare i titoli edilizi e decorrenza dalla piena conoscenza dell’opera (TAR Lazio n. 14367 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i titoli edilizi decorre, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, dall’inizio dei lavori qualora si contesti l’an dell’edificazione, ovvero dal completamento dei lavori o dal momento in cui si renda palese l’esatta consistenza del manufatto qualora si contesti il quomodo. Per la configurazione della piena conoscenza non è necessaria la conoscenza integrale dei provvedimenti, essendo sufficiente la percezione di elementi che rendano evidente la lesività della sfera giuridica. La vicinitas rispetto all’area incide sulla legittimazione ad agire e radica un obbligo di pronta attivazione del vicino, il cui tardivo esercizio dell’accesso agli atti è inidoneo a procrastinare il decorso del termine di impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti della procedura volta alla realizzazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione, propedeutico all’installazione di una stazione radio base, nelle forme del ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale. Le amministrazioni resistenti e la società controinteressata eccepivano l’irricevibilità dell’impugnazione per intervenuta tardività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di irricevibilità. Richiamato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, il Collegio ha applicato il consolidato principio per cui il termine decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti l’an dell’edificazione, e solo dal completamento dell’opera quando si contestino le modalità realizzative, richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 953 del 2025.
Dall’esame delle censure, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non contestava le modalità di realizzazione della stazione radio base ma la sua stessa costruzione. La circostanza è emersa anche dalla memoria di replica, ove si lamentava la mancata ponderazione degli interessi e la possibilità di collocare l’infrastruttura in posizione diversa.
Valutando le scansioni temporali indicate dalla stessa ricorrente, il Tribunale ha accertato che ella era a conoscenza dell’inizio dei lavori al 2 novembre 2022 e della loro conclusione al 12 dicembre 2022, sicché il termine per impugnare era già decorso il 2 marzo 2023. La notifica del ricorso straordinario, avvenuta l’11 aprile 2023, è stata pertanto ritenuta tardiva.
Il Collegio ha escluso che la mancata conoscenza delle caratteristiche dell’opera dalla cartellonistica di cantiere potesse giovare alla ricorrente, potendo ella acquisire contezza della struttura mediante un semplice accesso documentale. Sul punto, ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di accesso non è idonea a differire il termine di impugnazione, citando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5034 del 2020 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018.
Infine, è stata respinta l’istanza istruttoria volta all’esibizione della bolla di accompagnamento del palo metallico, poiché fondata sull’erroneo presupposto della decorrenza del termine dall’installazione del palo e non dall’avvio dei lavori. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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