Il legittimo diniego del riesame edilizio osta al vincolo paesaggistico (TAR Trentino-Alto Adige n. 280 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo giurisdizionale sugli atti di diniego delle autorità provinciali competenti in materia edilizia e paesaggistica, il motivo che contesti la data di prima realizzazione di un manufatto è inammissibile quando il ricorrente abbia egli stesso indicato quella data nel corso del procedimento amministrativo, non potendo egli venire contra factum proprium. La legittimità del manufatto non si desume dalla sola anteriorità della costruzione rispetto all’introduzione dell’obbligo di titolo abilitativo, ma dall’assenza di interventi successivi eseguiti in difetto di permesso di costruire. Il giudice amministrativo non può negare applicazione a una legge provinciale per asserito contrasto con norme statali di riforma economico-sociale, restando la questione rimessa alla Corte costituzionale, che il collegio non ha ritenuto di investire. Il canone di uguaglianza non è invocabile quando manchi l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto, né per rivendicare un vantaggio concesso in via illegittima a terzi.
Il Fatto
Il ricorrente presentava il 15.02.2023 istanza di demolizione e ricostruzione di due bagni in legno posti sulla sponda occidentale di un lago, su particelle ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 55 del 05.10.1960 e inclusa nella rete Natura 2000.
La Conferenza di servizi per l’ambiente, dopo l’acquisizione di chiarimenti sul titolo abilitativo, ne negava la trattazione per assenza del titolo edilizio e di quello paesaggistico dell’esistente. La Giunta provinciale respingeva l’opposizione gerarchica proposta avverso tale parere. Il ricorrente agiva quindi davanti al TAR per l’annullamento dell’uno e dell’altra, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto la contestazione sulla data di costruzione. Il ricorrente sosteneva che le casette fossero anteriori al 1960 e solo ricostruite nel 1963. Il tribunale osserva che egli stesso aveva attestato, negli scritti del 18.12.2023 e nell’atto introduttivo, l’edificazione nel 1963, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. Il motivo è quindi dichiarato inammissibile per violazione del divieto di venire contra factum proprium, non potendo la parte contestare la situazione che ha essa stessa posta a fondamento della propria richiesta.
Nel merito, la conclusione non cambia. Anche ammessa la realizzazione ante 1960, resta pacifico che la ricostruzione del 1963 avvenne senza il titolo richiesto dall’art. 24 L.P. n. 8/1960, che imponeva la concessione per ogni intervento costruttivo. La natura di ricostruzione fedele non elide l’obbligo. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 1216/2025 e n. 4995/2024) conforta la decisione circa il valore delle dichiarazioni sostitutive. La salvaguardia dell’esistente presuppone, quindi, la regolarità della complessiva vicenda edilizia.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto a un intervento autorizzato nel 2012, il collegio ribadisce che il vizio di eccesso di potere richiede l’identità assoluta delle fattispecie (Cons. Stato n. 4997/2025). Tale identità manca per la differente datazione della costruzione e l’assenza della prova circa la legittimità del provvedimento invocato a confronto. Il richiamo a un vantaggio concesso illegittimamente a terzi non integra, poi, alcun diritto all’uguale trattamento.
Infine, il collegio non ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art. 24 L.P. n. 8/1960, osservando che la legge provinciale si è limitata a estendere a tutto il territorio un obbligo già previsto dalla legislazione statale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di euro 3.000,00 in favore della Provincia autonoma.
Nota della Redazione
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