Opera di urbanizzazione a scomputo non è abuso: illegittima demolizione (TAR Lombardia n. 360 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo svincolo stradale realizzato in forza di un atto unilaterale d’obbligo che costituisce parte integrante della concessione edilizia, e a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è opera di urbanizzazione primaria e non intervento privato abusivo. La natura di bene del patrimonio indisponibile ex art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 prescinde dall’epoca di realizzazione e dalla mancata cessione formale delle aree. Non si applica la sanzione ripristinatoria dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 quando l’area era di proprietà privata al momento dell’esecuzione e l’acquisizione pubblica è successiva. L’amministrazione che non rinviene i titoli nei propri archivi deve svolgere un’istruttoria adeguata prima di ordinare la demolizione.

Il Fatto

Una società, insieme ai suoi soci, impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino con cui un Comune ha ingiunto la rimozione della porzione di svincolo stradale che garantisce l’accesso a un complesso commerciale di sua proprietà, ritenendola realizzata in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e su suolo comunale.

Lo svincolo risale agli anni 1996-1997 ed era stato realizzato nell’ambito di un piano di insediamento commerciale. L’area interessata è divenuta di proprietà del Comune resistente solo nel 2022, tramite convenzione urbanistica. In via cautelare i provvedimenti erano stati sospesi per la gravità degli effetti e la complessità delle questioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione sostanziale dell’opera. L’ordinanza impugnata tratta lo svincolo come intervento privato eseguito senza titolo su suolo comunale. Il Tribunale ritiene invece che si tratti di opera di urbanizzazione primaria, prevista in correlazione alla concessione edilizia rilasciata per l’insediamento commerciale e disciplinata dall’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla società, parte integrante del titolo abilitativo.

I riscontri documentali dimostrano il ruolo diretto del Comune procedente nella gestione dell’opera. La Commissione edilizia si espresse a condizione del parere ANAS; le tavole progettuali recano il timbro e le firme del tecnico comunale e del Sindaco pro tempore; ANAS rilasciò l’autorizzazione in favore del Comune. L’atto unilaterale d’obbligo prevedeva l’esecuzione delle opere a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree.

La Corte richiama la nozione funzionale di urbanizzazione primaria fissata da Cons. di Stato, Sez. V, n. 5372 del 2018: assicurare all’area l’idoneità insediativa. Sulla natura pubblica richiama Cons. di Stato, Sez. IV, n. 10970 del 2023, secondo cui le opere di urbanizzazione sono ex lege beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, rilevando il solo dato dell’appartenenza al Comune e non l’epoca di realizzazione. La mancata cessione formale non incide sulla qualificazione sostanziale.

Quanto all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio rileva che al momento dell’esecuzione l’area era di proprietà privata: l’acquisizione comunale risale al 2022, come la stessa ordinanza riconosce. Difetta dunque il presupposto applicativo della sanzione. Il Comune, inoltre, avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più accurata presso gli archivi dell’altro ente, coinvolto nella procedura, a fronte di un’infrastruttura in uso da decenni. Il ricorso è accolto; gli altri motivi assorbiti; spese compensate verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *