Crollo della baita vincolata e variante paesaggistica: improcedibilità e nuova costruzione (TAR Lombardia n. 441 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il crollo del fabbricato storico sottoposto a tutela paesaggistica determina l’estinzione del rapporto amministrativo sorto con l’originaria autorizzazione e con la s.c.i.a. Il progetto che ne preveda la ricostruzione, ancorché a parità di volumetria, non integra gli estremi della ristrutturazione, ma costituisce nuova costruzione, essendo ontologicamente diverso dall’opera originaria. Ne consegue l’improcedibilità dell’istanza di variante all’autorizzazione paesaggistica, che presuppone la conservazione del bene. La ricostruzione richiede un nuovo e autonomo titolo edilizio e una nuova e autonoma valutazione paesaggistica, in ragione del rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra titolo paesaggistico e titolo edilizio. Il provvedimento che recepisce per relationem il parere vincolante della Soprintendenza è motivato in modo adeguato, ove l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile.
Il Fatto
Il ricorrente era proprietario di una baita ottocentesca in località montana, adibita a deposito agricolo e ricadente nel Parco regionale dell’Adamello, in area tutelata ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004. Nel 2020 presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso a residenziale. Ottenuto il decreto autorizzativo della Comunità Montana n. 30/21 del 16.03.2021, previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, presentava s.c.i.a. ex artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 e avviava i lavori.
Durante la demolizione della copertura si verificava il crollo del fabbricato. Il direttore dei lavori comunicava l’evento e preannunciava un’istanza di variante; nelle more venivano realizzati muri perimetrali. La Soprintendenza esprimeva parere negativo, rilevando che era venuto a mancare il presupposto dell’autorizzazione, cioè la conservazione del manufatto originario. La Comunità Montana, recepito il parere, restituiva l’istanza per improcedibilità. Il ricorrente impugnava il provvedimento e la nota della Soprintendenza davanti al TAR Lombardia, che respingeva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, tutti infondati. Quanto al primo, il provvedimento della Comunità Montana è di natura vincolata e motivato per relationem mediante rinvio al parere della Soprintendenza. Trova corretta applicazione l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, poiché l’atto richiamato è stato non solo indicato ma anche allegato alla comunicazione.
La motivazione del parere vincolante non è apparente: con il crollo “è venuto a mancare di fatto il presupposto” dell’autorizzazione, ossia la conservazione del fabbricato originario, elemento fortemente caratterizzante il paesaggio tutelato. La necessità di salvaguardare l’edificio era rimarcata nelle prescrizioni, non recepite. Le sentenze richiamate dal ricorrente sono inconferenti, perché concernono il diniego di autorizzazione paesaggistica, mentre qui ricorre un provvedimento di improcedibilità.
Il Collegio esclude che la fattispecie rientri nell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che include nella ristrutturazione la demolizione e ricostruzione dei beni vincolati solo se il vincolo non sia diretto a preservare l’identità storica del bene. La demolizione di un bene vincolato con costruzione di un manufatto di eguale volumetria ma ontologicamente diverso non è ristrutturazione, ma nuova costruzione, come affermato da Cons. Stato sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4690. Il rapporto tra titolo paesaggistico e titolo edilizio, quale presupposizione necessitata e strumentale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8260 del 2010; n. 4234 del 2013), impone un nuovo titolo edilizio e una nuova valutazione paesaggistica.
Il secondo motivo è respinto: il ricorrente non ha provato di aver predisposto i presidi per evitare il crollo, non essendo sufficienti le dichiarazioni testimoniali, mentre la documentazione fotografica mostra solo macerie. Il terzo motivo è infondato: i muri in cemento armato non costituiscono opere provvisionali, ma consolidamento perimetrale eseguito in assenza di titolo, poiché la s.c.i.a. riguardava la ristrutturazione e non la demolizione e il riempimento delle fondazioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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