Voto numerico e criteri di massima nelle prove orali dell’esame di avvocato (TAR Lombardia n. 434 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Ove i criteri di massima siano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro e consentono al candidato di comprendere le valutazioni riferite alla propria prova e al giudice di ricostruire l’iter logico seguito. Tale principio vale anche per la prova orale ed è conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa. La legge non impone alla sottocommissione di verbalizzare le risposte del candidato, essendo sufficiente dare atto del punteggio per ogni materia e dell’esito della prova.

Il Fatto

La ricorrente ha sostenuto la prima prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2022, superandola con il punteggio di 24. Alla seconda prova orale, svolta il 12 settembre 2023, è risultata non idonea con il punteggio complessivo di 102, inferiore al minimo di 108. Le materie deficitarie sono state Diritto penale e Diritto processuale civile, entrambe valutate 15.

La candidata ha impugnato il verbale della Seconda Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Brescia. Ha dedotto che i quesiti sottopostile violavano i criteri fissati dalla Commissione centrale nella seduta del 3 maggio 2023, che il giudizio di non idoneità era privo di motivazione e, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.L. n. 31/2021 per mancata previsione della verbalizzazione delle risposte. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla pretesa inadeguatezza dei quesiti, il Tribunale rileva che i criteri di valutazione non limitavano le domande ai soli profili codicistici. Per Diritto penale la domanda ha investito tematiche generali, quali il reato aberrante e la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., istituto inciso dalla riforma Cartabia; il riferimento applicativo all’evasione non ha inciso in modo determinante sull’esito. Per Diritto processuale civile il quesito ha riguardato la cognizione ordinaria alla luce della riforma e i nuovi termini di deposito delle memorie integrative dell’art. 171-ter cod. proc. civ., materia espressamente richiamata tra i criteri della Commissione centrale. Per Ordinamento forense la candidata ha conseguito la sufficienza e la doglianza è inammissibile per difetto di interesse.

Sul secondo motivo, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato: il voto numerico contiene in sé la motivazione e i criteri di massima predeterminati costituiscono parametro di riscontro idoneo. Il Collegio cita Consiglio di Stato sez. VII n. 1291 del 2024, Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 7/2017 e TAR Brescia n. 447 del 2017, estendendo il principio alla prova orale. L’orientamento, qualificato come diritto vivente, è stato ritenuto conforme agli artt. 24 e 113 Cost. dalla Corte costituzionale n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente irrilevante. La ricorrente non lamenta di aver fornito risposte sufficienti, ma l’illegittimità dei quesiti: la verbalizzazione delle risposte non assume quindi alcun rilievo nel giudizio.

Il Tribunale dichiara infine inammissibile l’istanza di interrogatorio formale dei commissari, riconvertita in prova per testi. La deduzione viola l’art. 63, comma 5, cod. proc. amm., che esclude il potere del giudice amministrativo di disporre interrogatorio formale e giuramento, e verte su circostanze smentite dal verbale, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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