Cumulo con ergastolo e assorbimento pene temporanee computo semilibertà (Cass. pen. Sez. 1 n. 6762 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell’ergastolo, trova applicazione il principio di assorbimento di cui all’art. 72 cod. pen., sicché la decorrenza della pena perpetua è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui si riferisce. Le pene temporanee, ricomprese nel cumulo, perdono la loro autonomia e restano assorbite e neutralizzate dall’esecuzione della pena perpetua, instaurandosi un unico rapporto esecutivo che rende inapplicabile il principio di fungibilità invocato per il computo della pena espiata ai fini dell’accesso alla semilibertà. La diversità qualitativa e quantitativa del sistema delineato dall’art. 72 cod. pen. rispetto a quello dell’art. 78 cod. pen. esclude la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione alla semilibertà presentata da un detenuto condannato all’ergastolo con decorrenza della pena dal 27 ottobre 2009. Il giudice di merito riteneva che l’interessato non avesse ancora scontato i venti anni di pena richiesti dall’art. 50 Ord. pen., computando il periodo trascorso in circa sedici anni e nove mesi, pur tenendo conto dei giorni di liberazione anticipata ottenuti. Il Tribunale escludeva, inoltre, che nel calcolo potesse rientrare la porzione di pena temporanea, pari a dieci mesi e undici giorni di reclusione, rientrata nel cumulo a seguito della revoca dell’indulto e scontata tramite conversione in un mese di isolamento diurno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di cumulo tra ergastolo e pene temporanee. Secondo tale principio, una volta proceduto al cumulo, si instaura un unico rapporto esecutivo nel quale le singole pene temporanee perdono autonomia, restando assorbite e neutralizzate dalla pena perpetua ai sensi dell’art. 72 cod. pen. La decorrenza dell’ergastolo va pertanto sempre individuata nella data di inizio della carcerazione per il reato cui la pena perpetua si riferisce, sia che l’ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l’espiazione di pene temporanee, sia che queste ultime riguardino reati commessi durante l’espiazione dell’ergastolo.
La Corte ha precisato che il sistema del cumulo materiale delineato dall’art. 73 cod. pen., con il criterio moderatore dell’art. 78, riguarda soltanto il concorso di reati puniti con pene temporanee. In presenza di ergastolo, invece, l’art. 72 cod. pen. prescinde dal concorso materiale o giuridico tra i reati ed esclude la possibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea a una pena già perpetua. Ne consegue che la conversione in isolamento diurno della porzione di pena aggiuntasi all’ergastolo non può essere “riconvertita” nella pena originaria per il calcolo della pena scontata, non essendo normativamente previsto.
Quanto al precedente invocato dal ricorrente, la Corte ne ha escluso l’attinenza al caso di specie, poiché si riferisce alle ipotesi in cui il condannato debba espiare l’ergastolo e una pena temporanea inflitta per un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen., nelle quali si deve avere riguardo alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà, per verificare l’intervenuta espiazione. Nel caso in esame, la presenza di un reato ostativo non emergeva dal provvedimento impugnato, né risultava esplicitata nel ricorso. In ogni caso, la Corte ha rilevato che, anche accogliendo la tesi difensiva, il periodo computabile non avrebbe consentito di raggiungere la soglia dei venti anni richiesta per l’accesso alla semilibertà.
La Corte ha infine disatteso la questione di legittimità costituzionale prospettata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 493 del 1993, che ha escluso una violazione del principio di eguaglianza nella diversa disciplina prevista per il condannato all’ergastolo rispetto a quello cumulante pene temporanee, attesa la irriducibile diversità qualitativa e quantitativa dei due sistemi sanzionatori.
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Nota della Redazione
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