Cumulo di sanzione demolitoria e pecuniaria per cambio d’uso senza titolo (Cons. Stato n. 2253 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti eseguiti in assenza di titolo abilitativo, l’amministrazione può legittimamente cumulare la sanzione demolitoria con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 4, della legge regionale del Lazio n. 15/2008. La commisurazione della sanzione pecuniaria rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e non richiede analitica indicazione delle modalità di calcolo, quando l’importo si colloca entro i limiti edittali e la scelta non risulta illogica o sproporzionata. Il carattere monumentale dell’immobile e la sua collocazione in zona omogenea “A” giustificano un importo superiore al minimo. L’accertata sussistenza dell’abuso rende irrilevante l’eventuale impossibilità materiale del destinatario di conformarsi all’ordine.

Il Fatto

La società ricorrente conduceva in locazione, dal 1° gennaio 2007, due locali siti in Roma, destinati dalle concessioni edilizie in sanatoria l’uno ad uso commerciale e l’altro ad uso residenziale, con divieto contrattuale di mutare la destinazione. L’ente proprietario presentava nel 2007 una DIA per la variazione della destinazione d’uso in abitazioni e comunicava nel 2008 la fine dei lavori.

Un sopralluogo del febbraio 2012 accertava l’assenza dell’angolo cottura e l’uso dei locali come camera d’albergo con salottino. Con determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2015 Roma Capitale ingiungeva alla società, in qualità di locataria, il ripristino e irrogava la sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00. Il TAR Lazio dichiarava improcedibile la domanda sull’ordine di ripristino, essendo medio tempore intervenuta una SCIA di segnalazione del ripristino, e rigettava il resto del ricorso, affermando la legittimità del cumulo delle sanzioni. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato restringe l’oggetto del giudizio alla sola legittimità della sanzione pecuniaria, essendo divenuta improcedibile la domanda sull’ordine di ripristino per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto impugnato ha sanzionato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie differenti, da residenziale a turistico-ricettiva, eseguito su immobile in zona omogenea “A” e sottoposto a tutela monumentale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Il primo motivo è respinto sul piano fattuale. La modifica risulta accertata dal sopralluogo del 24 febbraio 2012, che ha constatato l’assenza dell’angolo cottura e la presenza di una camera d’albergo con salottino. La tesi dell’uso meramente temporaneo come ripostiglio non convince, perché contrasta con l’allestimento riscontrato, cosa diversa da un locale deposito.

Sul cumulo sanzionatorio la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. St., sez. VI, n. 7642/2020), che ritiene ammissibile la coesistenza della sanzione demolitoria con quella pecuniaria per interventi eseguiti senza titolo. La proporzionalità è esclusa come vizio: l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e l’importo si colloca ben al di sotto del massimo edittale, tenuto conto del pregio del contesto vincolato.

Quanto alla dedotta mancanza di motivazione sul calcolo, la censura non è accolta. La misura rientra pacificamente nei limiti di legge e l’ammontare, frutto di valutazione discrezionale non illogica, si desume dalle caratteristiche concrete dell’abuso. L’assunta impossibilità di conformarsi al provvedimento resta irrilevante rispetto alla legittimità dell’atto, poiché la sussistenza dell’abuso è provata e giustifica la sanzione.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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