Condono in area vincolata e incompetenza della Soprintendenza alla riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 2222 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, salvo che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui la qualificazione dell’intervento come opera di minore rilevanza e l’assenza di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa conferma la piena applicabilità della disciplina statale. Il provvedimento che conclude il procedimento di condono è vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato né preavviso di rigetto. L’ordine di riduzione in pristino, in caso di diniego, spetta al Comune e non all’autorità preposta al vincolo, intervenuta nel procedimento con funzione co-decisoria.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere negativo sull’istanza di condono relativa a opere edilizie realizzate su un immobile dell’isola di Stromboli, disponendo altresì la rimessione in pristino. Il manufatto originario risale al 1973 ed era stato assentito con licenza edilizia; le difformità consistono nella chiusura di un patio coperto, con creazione di un vano ulteriore rispetto al titolo.
I ricorrenti avevano presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, ottenendo parere favorevole della Soprintendenza, e successivamente istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003. Il provvedimento negativo, già gravato in sede gerarchica senza esito, viene impugnato deducendo l’omesso preavviso di rigetto, la realizzazione delle opere in epoca antecedente al vincolo, l’applicabilità del terzo condono in Sicilia anche per vincoli relativi, la formazione del silenzio-assenso e l’incompetenza della Soprintendenza all’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio recente orientamento e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, adottata in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2, per contrasto con la riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Il rinvio integrale operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comporta che il limite di cui al comma 27, lettera d), opera anche in presenza di vincoli relativi. Ne deriva che sono sanabili soltanto gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e non le opere che comportino nuovi volumi o superfici. Nel caso concreto la chiusura del patio ha determinato un incremento volumetrico e di superficie paesaggisticamente rilevante, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Tribunale respinge le censure sull’affidamento e sul difetto di motivazione: gli atti in materia di repressione degli abusi edilizi sono vincolati, non richiedono comparazione con l’interesse privato e non ammettono alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il carattere vincolato rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento. Quanto al silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, il Collegio osserva che la disciplina speciale del condono contempla il silenzio-inadempimento e che, in ogni caso, il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento e la documentazione, presupposto da cui decorre il termine.
Accoglie invece il motivo sull’incompetenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi e sanzionatori; le autorità preposte al vincolo intervengono al solo fine di esprimere un avviso vincolante a funzione co-decisoria. Il successivo ordine di demolizione rientra nella competenza comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi rigettato, con annullamento parziale del provvedimento limitatamente all’ordine di riduzione in pristino, e le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.