Porto d’armi: consumo di stupefacenti e diniego vincolato (TAR Toscana n. 1754 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del porto d’armi per uso sportivo, l’accertamento dell’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti integra una causa di non idoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998, con la conseguenza che l’agire dell’autorità di pubblica sicurezza diviene vincolato nel senso del diniego. La risalenza nel tempo degli episodi di consumo e la loro asserita unicità non rimuovono l’ostatività degli accertamenti passati, dovendosi tutelare il primario interesse pubblico alla sicurezza della collettività. L’eventuale intervenuta riabilitazione non costituisce causa estintiva del reato, ma solo della pena, e non impedisce all’amministrazione di valutare negativamente i fatti accertati con la condanna quali sintomi di non affidamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la sua istanza di rilascio del porto d’armi per uso sportivo. L’amministrazione aveva valorizzato due segnalazioni per possesso di modica quantità di hashish, oltre a precedenti condanne per oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e danneggiamento su edifici pubblici. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, unitamente a difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le segnalazioni non costituivano reato, non si erano ripetute negli ultimi sei anni e che la prognosi di inaffidabilità era stata formulata senza un esame concreto e proporzionale.

Con ordinanza n. 690/2025 il Tribunale aveva disposto il rinnovo della notifica, essendo il ricorso stato notificato all’indirizzo PEC della Questura anziché all’Avvocatura dello Stato. Costituitosi il Ministero dell’Interno, il ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione per la pendenza di un’istanza di riabilitazione innanzi al Tribunale di sorveglianza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso richiamando la disciplina sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione. L’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998 esclude espressamente l’idoneità in presenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e prevede che costituisce causa di non idoneità anche l’assunzione occasionale di stupefacenti. Da tale rigidità deriva, secondo il giudice, l’emersione di un atto vincolato per l’autorità di pubblica sicurezza: l’accertamento del consumo comporta l’emissione del provvedimento di inidoneità e, in via consequenziale, il diniego del titolo.

Il collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la norma, nella sua rigidità, non presenta profili di illogicità o irragionevolezza in ragione del primario interesse pubblico alla sicurezza della collettività, dovendosi verificare l’affidabilità del soggetto autorizzato all’uso delle armi. Il pregresso uso di sostanze stupefacenti, in questa prospettiva, non soddisfa i requisiti di affidabilità richiesti dall’ordinamento.

Quanto alla dimensione temporale, il Tribunale ha ribadito che l’unicità e l’asserita risalenza dell’uso di droga o dell’abuso di alcol sono circostanze irrilevanti e non idonee a rimuovere l’ostatività degli episodi passati. Nel caso concreto gli episodi accertati erano due, circostanza che ha escluso la configurabilità di un evento del tutto isolato.

Sul rinvio richiesto, il collegio ha ritenuto non dirimente l’eventuale pronuncia di riabilitazione, atteso che questa riguardava reati privi di attinenza con il possesso di stupefacenti. In termini generali il Tribunale ha chiarito che l’istituto dell’art. 178 cod. pen. è causa di estinzione della pena e non del reato, lascia ferma la rilevanza giuridica della condanna e non impedisce all’amministrazione di valutare negativamente i fatti accertati quali sintomi di non affidamento del richiedente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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