Autocertificazione curriculum e decadenza per dichiarazione non veritiera nella chiamata professori (Cons. Stato n. 3237 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di professori universitari, affidate alla sola valutazione del curriculum, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 assumono valore dirimente, poiché la commissione valuta i candidati confidando su quanto autodichiarato. La non veridicità anche di un solo titolo inserito nel curriculum unitariamente autocertificato si propaga all’intero contenuto della dichiarazione e impone, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la decadenza dal beneficio, a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante. Non rileva che il titolo non veritiero sia risultato decisivo per la vittoria, né è invocabile il falso innocuo: la decadenza opera in forza del principio di autoresponsabilità e del dovere di rigorosa verifica dei partecipanti.
Il Fatto
Un ateneo indice una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, della legge n. 240/2010. Alla selezione partecipano due docenti associati dello stesso ateneo. La commissione giudica maggiormente qualificato l’appellante principale, il quale viene chiamato dal dipartimento. L’altro candidato impugna gli atti davanti al TAR Campania.
Il primo giudice accoglie in parte il ricorso: esclude i vizi di composizione della commissione e la falsità delle dichiarazioni, ma ritiene illegittima la valutazione di una monografia asseritamente non ancora accettata per la pubblicazione e ordina la rinnovazione delle valutazioni ad opera di una commissione diversa. Propongono appello principale il vincitore e appello incidentale il candidato pretermesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi motivi dei due appelli, che investono la questione pregiudiziale dello stato della monografia. Rileva che il bando, all’art. 4, richiedeva il possesso dei titoli alla data di scadenza e prevedeva la verifica delle dichiarazioni sostitutive; l’art. 5 ammetteva alla valutazione solo pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione. La verifica, tuttavia, non risulta effettuata dall’amministrazione.
La Corte accerta che la monografia era indicata nel curriculum e nella domanda senza alcuna specificazione dello stato di pubblicazione, mentre per altre opere lo stesso candidato aveva precisato trattarsi di testi “in pubblicazione”. La mancata specificazione integra dunque una dichiarazione non veritiera, come correttamente rilevato dal TAR. La commissione, priva di controlli, aveva valutato il titolo fidandosi dell’autocertificazione.
Il primo giudice, tuttavia, non ha tratto da tale constatazione la conseguenza dell’obbligatorietà della sanzione espulsiva. La sentenza è contraddittoria: l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 impone la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, in presenza di stretta correlazione causale (richiamate Cons. Stato n. 4303 del 2020, n. 5761 del 2019, n. 1172 del 2017 e Cass. civ. n. 22673 del 2020). Il vizio non riguarda solo la valutazione della commissione, ma a monte la stessa ammissione alla procedura.
Il principio di autoresponsabilità opera in modo rafforzato, poiché il curriculum è l’unico elemento su cui la commissione si fonda (Cons. Stato n. 4680 del 2022; Ad. plen. n. 9 del 2014). Il Collegio esclude l’applicabilità del falso innocuo: l’autocertificazione riguarda l’intero curriculum, un unicum in cui la non rispondenza al vero di un solo titolo si propaga all’intero contenuto. Irrilevante è ogni indagine sulla decisività del titolo o sulla natura del processo di peer review.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello incidentale, il rigetto di quello principale e la definitiva esclusione del candidato dalla competizione, con riforma della statuizione che imponeva la rinnovazione valutativa. Assorbiti gli ulteriori motivi. Estromesso il Ministero, estraneo ai fatti.
Nota della Redazione
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