Scoperto assicurativo raddoppiato per furto auto e valore confessorio delle dichiarazioni (Arbitro Assicurativo n. 666 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 è la dichiarazione scritta con cui il cliente contesta una prestazione, un servizio o un comportamento dell’impresa relativo a un contratto assicurativo, anche in forma di doglianza sulla liquidazione del sinistro. In materia di assicurazione contro i danni grava sull’assicurato, per l’art. 2697 cod. civ., la prova dell’evento coperto e del danno; grava invece sull’assicuratore la prova della colpa grave dell’assicurato che esclude la garanzia ex art. 1900 cod. civ.. Nel furto di autoveicolo, quando la polizza prevede il raddoppio dello scoperto per il veicolo parcheggiato fuori dal box, le reiterate dichiarazioni sfavorevoli rese dall’assicurato hanno valore confessorio ex artt. 2730 e 2735 cod. civ.; la loro ritrattazione non è efficace se non è provato l’errore di fatto ex art. 2732 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente subisce il furto dell’autovettura e la stessa mattina sporge denuncia, indicando come luogo del furto la residenza senza precisare che il veicolo era custodito nel box. Solo il 20 agosto 2025 integra la denuncia dichiarando che l’auto si trovava nel box privato. L’impresa liquida il sinistro il primo luglio 2025 applicando lo scoperto del 20%, e non quello del 10%, sul presupposto che il mezzo fosse in sosta su strada.

Il ricorrente chiede all’Arbitro Assicurativo la rideterminazione dello scoperto al 10%. L’impresa eccepisce l’inammissibilità del ricorso, negando natura di reclamo alla comunicazione del 12 settembre 2025, e nel merito sostiene che il ricorrente aveva confessato, con comunicazione del 24 luglio 2025, che l’auto non era nel box, e che difetta la prova del furto all’interno del box.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità, fondata sugli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, lett. a, del D.M. n. 215/2024. L’eccezione non è accolta. Il reclamo è atto unilaterale ricettizio, scritto e non personale, con cui il cliente contesta specificamente un comportamento, una prestazione o un servizio assicurativo. La comunicazione del 12 settembre 2025 reca evidenti elementi di insoddisfazione verso la condotta dell’impresa sulla liquidazione del sinistro e segnatamente sulla determinazione dello scoperto.

Nel merito, il Collegio rileva che non è controverso il fatto del furto, evento oggetto della garanzia, ma la cornice di verificazione. L’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede uno scoperto del 10% con minimo di euro 250,00; la stessa polizza stabilisce però che, in caso di furto con perdita totale e veicolo parcheggiato entro 300 metri dall’abitazione e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato alla stipula, gli scoperti e le franchigie sono raddoppiati. Da qui il 20% applicato dall’impresa.

Il Collegio richiama l’indirizzo di legittimità secondo cui l’onere della prova dell’evento coperto grava sull’assicurato, mentre la colpa grave che esclude la garanzia ex art. 1900 cod. civ. deve essere dimostrata dall’assicuratore (Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2021 n. 9205, che richiama Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2018 n. 15630 e Cass. civ., sez. III, ord. 21 dicembre 2017 n. 30656). Nel caso concreto, però, soccorrono in favore dell’impresa le reiterate dichiarazioni contra se dell’assicurato.

Tali dichiarazioni, rese nella denuncia del 25 marzo 2025 e nella comunicazione all’impresa del 24 luglio 2025, hanno tenore confessorio ai sensi degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e sono state poi ritrattate senza il corredo di specifici elementi asseverativi idonei a dimostrare l’errore di fatto richiesto dall’art. 2732 cod. civ. Il Collegio conclude quindi che il ricorrente non ha integrato la prova adeguata dei fatti sostenuti e che il compendio probatorio è favorevole alle controdeduzioni dell’impresa. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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