Truffa finto operatore bancario: operazioni autorizzate e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 493 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal titolare dello strumento, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, non integrano l’assenza di consenso del pagatore e restano fuori dal perimetro dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010. Non trova quindi applicazione il regime di protezione delle operazioni non autorizzate, con la conseguenza che l’intermediario non deve provare l’autenticazione forte ex art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010 né la colpa grave del cliente ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010. Ciò non esclude, tuttavia, una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, ex art. 1218 c.c., quando la documentazione riveli un apporto causale dell’intermediario o la mancata attivazione di presidi antifrode rispetto a un’operatività macroscopicamente anomala.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato da un sedicente operatore dell’intermediario, che lo aveva informato di presunte operazioni sospette sul suo conto e lo aveva indotto, con la prospettiva di bloccare i movimenti non autorizzati, a disporre numerosi bonifici istantanei verso beneficiari indicati per telefono. Complessivamente lamenta 65 disposizioni per circa € 30.000,00.

L’intermediario resiste sostenendo che le operazioni sono state eseguite personalmente dal cliente e che, dunque, non si versa nell’ipotesi di operazioni non autorizzate; in via subordinata offre € 9.000,00 a titolo di rimborso. Il ricorrente contesta la genuinità dei log e ipotizza l’associazione di un ulteriore dispositivo all’app, nonché la mancata rilevazione degli indici di frode.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in primo luogo l’entità delle operazioni: dall’estratto conto risultano 60 bonifici istantanei accreditati per € 29.210,00, mentre dai log dell’intermediario emergono 61 bonifici per € 29.700,00, oltre a 5 disposizioni rifiutate. La fattispecie viene qualificata come social hacking e non come spoofing con esecuzione da parte di terzi, poiché in denuncia lo stesso ricorrente ammette di avere personalmente disposto i bonifici, sia pure indotto dagli artifizi del truffatore. Tale dichiarazione assume valore di prova legale ai sensi dell’art. 2730 c.c.

Sul piano dell’inquadramento, il Collegio richiama l’orientamento espresso dal Collegio di Milano nella decisione n. 5542/2024 e ribadito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8671/2024: quando l’utilizzatore autorizza personalmente l’operazione, anche se indotto da istruzioni manipolative di terzi, difetta l’assenza di consenso e la disciplina di settore non opera. Da ciò consegue l’esonero dell’intermediario dalla prova dell’autenticazione forte e della colpa grave del cliente. I log confermano che tutti gli accessi sono riconducibili a un unico dispositivo, utilizzato dal ricorrente anche per operazioni non contestate.

Il Collegio non si ferma qui. Richiamando il principio della decisione n. 8671/2024, verifica comunque l’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario ex art. 1218 c.c. per negligenza negli obblighi di protezione. Sul punto rileva la presenza di un indice di anomalia previsto dall’art. 8 del DM n. 112/2007, applicabile per unicità di ratio anche ai bonifici: tre o più richieste di autorizzazione sullo stesso conto nelle 24 ore a favore del medesimo beneficiario. Nel caso concreto 14 beneficiari hanno ricevuto non meno di quattro disposizioni ciascuno, in un contesto di 61 bonifici istantanei per € 29.700,00 concentrati in meno di 24 ore.

Tale operatività, incoerente con le abitudini del cliente, avrebbe richiesto l’attivazione di presidi automatici di blocco o allerta. Il Collegio riconosce peraltro che l’intermediario ha prodotto evidenza degli alert e delle notifiche inviate. Sussiste invece un profilo di colpa grave del ricorrente, desunto dalla durata della truffa, protrattasi per circa 18 ore comprensive di una notte, e dalla mancata prova documentale della chiamata ricevuta.

In ragione del concorso di responsabilità, il Collegio ritiene equo ripartire il danno e riconosce al ricorrente € 9.000,00, pari al 30,30% delle operazioni provate, somma coincidente con quella offerta dall’intermediario, oltre interessi legali dalla data del reclamo e non dall’esecuzione dei bonifici. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con rimborso delle spese di procedura per € 20,00 e contributo di € 200,00 a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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