Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2811 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e le ordina di darvi esecuzione entro un termine perentorio. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il ricorso è accolto e, per la perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, con spese a carico dell’ente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1586/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
L’Ente non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero il pagamento della somma, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori di legge maturati e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento. Sono riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari, anche mediante un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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