Astreinte per la carta del docente non corrisposta (TAR Campania n. 3743 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, quale la corresponsione della carta del docente. Nei giudizi di pagamento la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e non dalla comunicazione della sentenza presupposta. La misura commisurata agli interessi legali, calcolati sull’importo dovuto dall’effettivo adempimento, non può ritenersi manifestamente iniqua. L’inerzia dell’amministrazione non contrastata da elementi ostativi giustifica l’ordine di esecuzione, la fissazione del termine e la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 5654/2025 del 9 luglio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante buono elettronico, la cosiddetta carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Il ricorso, notificato e depositato il 10 dicembre 2025, muove dal presupposto del passaggio in giudicato del titolo.
Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha domandato che la sezione ordinasse all’amministrazione di adempiere entro un termine fissato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e con condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza deduzioni ostative.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’amministrazione, costituitasi in modo meramente formale, non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa esecutiva. L’inerzia rispetto al giudicato integra il presupposto per l’attivazione dei rimedi di ottemperanza.
Il giudice ha quindi ordinato al ministero di eseguire la sentenza presupposta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, incaricato di porre in essere gli atti necessari entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Sulla domanda di penalità di mora, il Tribunale ha richiamato la norma che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la disposizione chiarisce che la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e che non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Su questa base l’amministrazione è stata condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte al difensore per dichiarato anticipo, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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