Obbligo vaccinale e aspettativa per malattia: nessuna esenzione dalla sospensione (TAR Molise n. 127 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 per il personale del comparto sicurezza non si lega all’effettivo svolgimento del servizio, ma alla sola appartenenza del dipendente alla categoria destinataria. L’aspettativa per infermità temporanea ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957, richiesta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021, non determina alcuna esenzione dall’obbligo e non impedisce la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La misura non ha natura sanzionatoria e rispetta il principio di proporzionalità, per la temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto. È coerente con il principio di corrispettività la negazione dell’assegno alimentare al dipendente sospeso per libera scelta di non vaccinarsi.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, impugna il decreto con cui il Questore ne ha disposto la sospensione dal servizio senza retribuzione, adottato il 17.01.2022 per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Il provvedimento si fonda sull’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della misura per essere stato invitato a documentare l’adempimento mentre versava in aspettativa d’ufficio per infermità temporanea dal 28.11.2021. Solleva inoltre plurime questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni applicate, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., e chiede la reintegrazione con le retribuzioni, in subordine l’assegno alimentare, oltre al risarcimento del danno. L’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità per il mutato quadro normativo e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Benché il d.l. n. 24/2022 abbia trasferito la disciplina e fatto cessare gli effetti della sospensione, permane l’interesse all’annullamento per l’accertamento delle retribuzioni e ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama l’orientamento amministrativo secondo cui l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 ancora l’obbligo al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, non al concreto espletamento del servizio (TAR Sardegna n. 319/2024, TAR Molise n. 23/2022, TAR Lazio n. 8244/2023, Cons. Stato n. 7045/2021). Poiché l’aspettativa è stata richiesta dopo il 27.11.2021, data di entrata in vigore del d.l. n. 172/2021, la posizione del ricorrente rientra tra i dipendenti in aspettativa per infermità temporanea per i quali la circolare del Capo della Polizia del 10.12.2021 conferma, in ottica anti-elusiva, l’applicazione dell’obbligo. Nessuna esenzione è quindi configurabile, con piena conformità dei provvedimenti al paradigma normativo.
Quanto ai profili costituzionali, il Collegio richiama le sentenze della Corte cost. n. 14 e n. 15 del 2023, che hanno dichiarato non fondate le questioni relative all’obbligo vaccinale e alle relative conseguenze, ritenendo il bilanciamento tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute non irragionevole né sproporzionato. Tali principi sono estensibili alle altre categorie di lavoratori destinatarie di analoghi obblighi (TAR Umbria n. 957/2024). La sospensione non riveste natura sanzionatoria e risponde all’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. e art. 18 d.lgs. n. 81/2008.
Sull’assegno alimentare, il Tribunale richiama la Corte cost. n. 15 del 2023 e la Corte cost. n. 188/2024: la mancata erogazione si giustifica in applicazione del principio di corrispettività, essendo la prestazione impedita da una decisione unilaterale e rivedibile del lavoratore. La censura sulla detrazione dell’anzianità, introdotta solo con memoria non notificata, è inammissibile perché nuova rispetto al thema decidendum. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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