Immissioni intollerabili: la P.A. può essere condannata a un facere (Cass. civ. Sez. III n. 29798 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando immissioni intollerabili derivano dalla gestione di beni pubblici, il privato può chiedere al giudice ordinario sia il risarcimento sia la condanna della pubblica amministrazione al facere necessario a ricondurle entro la normale tollerabilità. L’ordine impartito ai sensi dell’art. 2058 c.c. non invade scelte autoritative o discrezionali se incide su un’attività materiale soggetta al principio del neminem laedere. L’apprezzamento delle fonti di prova appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione mediante la denuncia di omesso esame. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
Il Fatto
Alcuni proprietari e residenti in immobili prossimi a un’arteria urbana convenivano l’amministrazione comunale, lamentando immissioni sonore e di polveri sottili prodotte dal traffico veicolare. Chiedevano misure idonee a far cessare le immissioni e il risarcimento dei danni.
Il tribunale accertava soltanto il superamento dei limiti acustici e riconosceva il danno non patrimoniale. Escludeva però l’installazione di barriere fonoassorbenti, ritenendola sproporzionata rispetto all’entità del superamento. La corte d’appello disponeva invece l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h, l’installazione dei pannelli e una maggiore liquidazione risarcitoria. L’amministrazione ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando l’accertamento sulle polveri, la condanna al facere, le misure antirumore, la prova del danno e l’individuazione dei beneficiari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara anzitutto inammissibile la censura relativa alle polveri sottili. Il motivo non individua un preciso fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso. La corte territoriale aveva affrontato la questione e illustrato le ragioni del superamento dei limiti. La doglianza mirava quindi a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nel giudizio di legittimità.
È infondato anche il motivo relativo alla separazione dei poteri. Richiamando, tra gli altri, Cass. Sez. Un. n. 21993/2020 e Cass. n. 14209/2023, la Corte afferma che l’inosservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza nella gestione dei beni pubblici può fondare una condanna risarcitoria e una condanna al facere. In presenza di immissioni intollerabili, l’art. 2058 c.c. consente di ordinare le misure necessarie a ricondurle entro la soglia di tollerabilità.
La prescrizione concernente il limite di velocità non investe, in questa prospettiva, un atto autoritativo o una scelta amministrativa insindacabile. Costituisce invece un rimedio contro gli effetti dannosi di un’attività materiale soggetta al neminem laedere. Non è pertinente il precedente riguardante la disapplicazione di un provvedimento comunale in un giudizio di opposizione a sanzione per eccesso di velocità.
La censura sulle barriere fonoassorbenti è inammissibile perché confonde l’accertamento sulle polveri con le autonome valutazioni relative al rumore. Il giudice d’appello aveva ritenuto insufficiente l’installazione di finestre autoventilanti e aveva disposto i pannelli sulla base dell’intollerabilità delle immissioni acustiche.
È inammissibile anche il motivo fondato sull’art. 2697 c.c. L’amministrazione non aveva denunciato un’errata ripartizione dell’onere della prova, ma la valutazione delle prove e la conseguente liquidazione equitativa. Quanto ai beneficiari, il contrasto tra motivazione e dispositivo non è insanabile. Interpretata unitariamente, la decisione riconosce il risarcimento a ciascun attore originario, titolare della posizione di proprietario e abitante, non separatamente a ciascun erede subentrato. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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