Danno da ritardo e prova del bene della vita non spettante (Cons. Stato n. 9724 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno da ritardo conseguente alla tardiva conclusione del procedimento amministrativo, il requisito dell’ingiustizia esige la dimostrazione che il superamento del termine abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole per il quale aveva presentato istanza. Il risarcimento opera come strumento di reintegro e consente di ottenere il ripristino della situazione economica che si sarebbe raggiunta in assenza della dilazione. Il pregiudizio non risiede nel fatto in sé dell’attesa, ma nell’ostacolo al godimento del bene della vita nel periodo intermedio. Se il bene della vita non è spettante, in base alla normativa applicabile, i presupposti del danno ingiusto vengono meno in radice. Non è configurabile lesione del legittimo affidamento quando è la normativa sopravvenuta, non impugnata, a rendere impossibile il provvedimento richiesto.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, proprietaria di due centri diurni per le autonomie e l’inclusione sociale, presenta nel settembre 2015 le istanze di accreditamento delle proprie strutture ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 381 del 22 agosto 2012, per operare in regime di convenzione con la Regione. Le istanze non ottengono alcun riscontro.
La cooperativa agisce davanti al TAR Calabria per il risarcimento del danno da inerzia amministrativa, quantificato in oltre un milione e settecentomila euro tra danno emergente e lucro cessante. Il TAR, preso atto della rinuncia al ricorso per una delle due strutture, rigetta la domanda per l’altra, ritenendo che la mancata proposizione dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. abbia reciso il nesso causale. La cooperativa appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la pretesa dell’appellante come domanda di risarcimento del danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, in presenza di una sopravvenienza normativa che avrebbe reso impossibile l’accreditamento. La società sostiene che il provvedimento favorevole sarebbe stato conseguibile nella vigenza del regolamento del 2012, mentre il nuovo regolamento del 2019 avrebbe precluso l’ammissione alla retta.
Il punto decisivo è cronologico. L’istanza è stata presentata quando era già in vigore la D.G.R. n. 210/2015, che bloccava la concessione di nuovi accreditamenti fino all’adozione di nuovi regolamenti, previsti entro il 30 settembre 2015. Ne deriva che, anche ove i regolamenti fossero stati emanati nei termini e l’istanza riscontrata tempestivamente, la valutazione non avrebbe trovato applicazione nella D.G.R. n. 381/2012.
Questa considerazione fa venire meno in radice i presupposti del danno ingiusto. Il Collegio richiama il proprio indirizzo: Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7 e Ad. plen., 24 maggio 2024, n. 12, oltre a Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2025, n. 3568. Il risarcimento del danno da ritardo è strumento di reintegro e il pregiudizio consiste nell’ostacolo al godimento del bene della vita. Nel caso concreto, il bene della vita non è spettante per stessa ammissione dell’appellante.
Quanto all’affidamento, la Corte esclude la lesione: sono le disposizioni della delibera n. 503/2019, mai impugnata, a rendere impossibile l’accreditamento, non l’inerzia dell’Amministrazione. L’appello è quindi rigettato, con assorbimento delle eccezioni della parte appellata, tra cui quella di inammissibilità per decorso del termine di cui all’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a., e con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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