Recupero aiuti PAC e riduzioni per superficie dichiarata eccessiva: onere di contestazione (TAR Puglia n. 242 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari diretti agli agricoltori, il recupero delle somme indebitamente percepite in conseguenza di una dichiarazione eccessiva delle superfici si fonda sul meccanismo di riduzioni ed esclusioni previsto dall’art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 e dall’art. 19 del Reg. delegato UE n. 640/2014, articolato in modo graduale e proporzionale all’entità dello scostamento accertato. Il verbale di contestazione redatto dagli organi di controllo costituisce fonte qualificata dalla quale trarre legittimamente le notizie circostanziate di indebite erogazioni richieste dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 per la sospensione dei procedimenti di erogazione. Chi contesti l’accertamento definitivo del credito limitandosi a eccepire una divergenza quantitativa tra gli importi risultanti dalle domande uniche di pagamento e quelli indicati nel provvedimento, senza censurare l’attendibilità degli accertamenti istruttori, non assolve l’onere di allegazione e la doglianza non è idonea a travolgere la legittimità dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di diritti all’aiuto figuranti nel registro titoli nazionale, ha percepito aiuti comunitari per le campagne 2014, 2015 e 2016, attivando i titoli su superfici che ha dichiarato di condurre tramite pascolamento del proprio bestiame.

L’attività investigativa dei carabinieri, compendiata in un verbale di contestazione di illecito amministrativo, accertava la sussistenza dei contratti di affitto ma la totale inesistenza dell’attività di pascolo dichiarata e sottoscritta nelle domande, in contrasto con la disciplina dei regolamenti europei di settore. L’organismo pagatore applicava quindi le riduzioni e le esclusioni previste in caso di dichiarazione eccessiva delle superfici, accertando un credito complessivo di € 54.307,53 oltre interessi. Il ricorrente impugnava l’accertamento definitivo del credito davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla cornice regolamentare europea in materia di politica agricola comune e dal sistema integrato di gestione e controllo. Richiama poi l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, che impone la sospensione dei procedimenti di erogazione quando pervengano da organismi di accertamento o controllo notizie circostanziate di indebite erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

Su questa base il Tribunale ritiene legittimo il provvedimento di sospensione adottato dall’Agenzia sulla scorta del verbale dei carabinieri. Il verbale costituisce elemento idoneo a fondare le notizie circostanziate in ragione della fonte qualificata dalla quale promanano. La notizia di illecito ha peraltro superato il vaglio di non manifesta infondatezza della notitia criminis, essendo stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente.

Quanto alla dedotta divergenza tra gli importi risultanti dalla consultazione delle domande uniche di pagamento e quelli riportati nel prospetto sinottico dell’atto impugnato, il Collegio osserva che il ricorrente non contesta la fondatezza dei rilievi dei carabinieri, ma eleva una generica protesta di erronea applicazione di riduzioni. Le testimonianze acquisite hanno consentito di accertare il carattere fittizio dei contratti di affitto dei fondi rustici asseritamente utilizzati per il pascolo, e su tale attendibilità il deducente non ha mosso alcun rilievo.

Il percorso argomentativo si chiude sulla censura di violazione dell’art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009. Il Collegio ne riporta il testo e ne trae il carattere graduale del meccanismo: le riduzioni e le esclusioni dall’aiuto operano in rapporto all’eccedenza di superficie dichiarata, con soglie percentuali crescenti. Ne deriva che non è sufficiente evidenziare un errore meramente quantitativo nell’entità della somma da recuperare, ma occorre tener conto dell’applicazione delle penalità che conducono al recupero in rapporto all’entità della violazione accertata. Il ricorrente non si è fatto carico di questo profilo. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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