Segnalazione Schengen e automatismo ostativo alla emersione (TAR Lombardia n. 1584 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione non integra di per sé una causa ostativa automatica al rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione, quando essa si fondi su un provvedimento di espulsione adottato da altro Stato membro per la sola irregolarità amministrativa del soggiorno. In tal caso l’amministrazione non può limitarsi a prendere atto dell’iscrizione nel S.I.S., ma deve accertare le ragioni concrete della segnalazione e attivare, all’occorrenza, la consultazione preliminare di cui all’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Il diniego che recepisca la segnalazione in modo acritico è pertanto viziato per difetto di istruttoria, tanto più quando l’espulsione estera sia intervenuta in pendenza del procedimento di regolarizzazione già avviato in Italia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. All’esito della positiva valutazione istruttoria aveva sottoscritto con il datore di lavoro il contratto di soggiorno e aveva poi chiesto il permesso di soggiorno per lavoro.

La Questura della provincia di Monza e della Brianza ha rigettato l’istanza rilevando una segnalazione Schengen inserita dalle autorità francesi, correlata a un provvedimento di espulsione dal territorio di quello Stato. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando l’automatismo ostativo attribuito alla segnalazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, che esclude dalle procedure di emersione gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Il provvedimento impugnato si fonda su questa sola circostanza, senza ulteriori specificazioni.

Il Tribunale dà atto dell’esistenza di due orientamenti contrapposti. Un primo, maggiormente diffuso, ravvisa nella segnalazione un elemento automaticamente preclusivo, sufficiente il richiamo all’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen (Cons. Stato n. 6901 del 2021; TAR Calabria n. 1266 del 2023; TAR Campania n. 1982 del 2023). Un secondo ritiene che la segnalazione non abbia efficacia ostativa automatica, dovendo l’amministrazione acquisire le informazioni sulle ragioni che l’hanno determinata per verificare l’effettivo rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica (TAR Abruzzo n. 484 del 2021; Cons. Stato n. 1837 del 2016). Il Collegio segnala che di recente il Giudice d’appello ha disposto attività istruttoria in giudizio per conoscere i motivi concreti dell’iscrizione (Cons. Stato ord. n. 985 del 2023; ord. n. 3109 del 2024; ord. n. 2344 del 2024; ord. n. 876 del 2024).

Viene inoltre valorizzata la giurisprudenza europea in tema di obbligo di motivazione dei dinieghi fondati su obiezioni di altro Stato membro (CGUE, cause riunite C-225/19 e C-226/19, del 24.11.2020), che impone di indicare lo Stato e il motivo specifico del diniego.

Nel caso concreto, dagli atti risulta che la segnalazione è correlata non a fatti criminosi o a pericolosità sociale, ma alla sola circostanza dell’espulsione dalla Francia per irregolarità del titolo di soggiorno; la segnalazione indica espressamente l’assenza di precedenti penali. L’iscrizione nel S.I.S. è avvenuta dopo la presentazione dell’istanza di emersione, mentre il procedimento era pendente. Il Collegio conclude che tali circostanze sottraggono il caso all’automatismo degli effetti negativi della segnalazione: l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi presso le autorità estere per acquisire le informazioni necessarie, avviando la procedura di consultazione preliminare ex art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Il ricorso è quindi accolto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *