Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione pecuniaria: termini e atto dovuto (TAR Emilia-Romagna n. 129 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione decorre dalla notificazione dell’ordinanza e non è sospeso dalla pendenza del giudizio cautelare proposto avverso il provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione ha l’onere di accertare l’inottemperanza e di applicare la prevista sanzione pecuniaria. Quest’ultima costituisce atto dovuto una volta accertata l’inottemperanza, con la conseguenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non ne determina l’illegittimità. La definitività degli accertamenti contenuti nell’ordinanza di demolizione, a seguito del rigetto dell’impugnazione, preclude ogni censura sulla legittimità dell’ordine presupposto. Le allegazioni del proprietario circa l’impossibilità di demolire non esimono dall’onere di darne comunicazione all’amministrazione nella fase antecedente all’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’atto con cui il Comune di Cesena ha accertato l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione relativa ad abusi edilizi realizzati su un immobile, preannunciando l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’attivazione del procedimento di demolizione d’ufficio. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordine di pagamento della somma di euro 6.000,00, emesso in forza della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004.

Il ricorrente ha dedotto che il termine per il ripristino sarebbe nuovamente decorso per intero dopo il rigetto del ricorso di merito, stante la precedente sospensione cautelare dell’ordinanza. Ha contestato inoltre le modalità del sopralluogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’imputazione soggettiva della sanzione e l’impossibilità materiale di demolire le opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato n. 8054 del 17.09.2024 ha confermato la sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione. Le censure volte a contestare la legittimità dell’atto presupposto risultano pertanto superate.

Quanto ai termini, il TAR ha osservato che l’ordinanza è stata notificata il 09.10.2021 e che dal 07.01.2022 risultava decorso il termine di novanta giorni per darvi esecuzione. A tal fine è irrilevante l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, pubblicata il 30.06.2022: la pendenza del giudizio non sospende il procedimento. L’amministrazione aveva quindi l’onere di accertare l’inottemperanza e di applicare la sanzione, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e con Cons. Stato n. 5216 del 2024.

Le doglianze sul sopralluogo sono state ritenute infondate: l’atto precisa le modalità delle verifiche e le ragioni dell’accesso dalla proprietà confinante, mentre il ricorrente non ha provato di essersi messo a disposizione per il controllo né di avere demolito le opere. Analogamente, l’atto di accertamento ha specificato le opere non demolite prese in considerazione ai fini della sanzione, poi quantificata nel minimo per ciascun abuso.

Sull’autonoma censura relativa all’imputabilità della sanzione, il Collegio ha ribadito che la legittimità del provvedimento si fonda sulla definitività degli accertamenti dell’ordinanza di demolizione. La mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è superflua, trattandosi di atto dovuto una volta accertata l’inottemperanza, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 5455/2023, n. 9541/2022 e n. 2676/2020.

Da ultimo, il TAR ha condiviso la posizione dell’ente: nessuna richiesta di impossibilità a demolire risulta presentata, mentre le problematiche strutturali andavano dichiarate nella fase antecedente all’ordinanza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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