Danno da ritardo e rinuncia colpevole alla realizzazione dell’impianto (TAR Marche n. 271 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo non integra di per sé gli estremi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. Nel giudizio risarcitorio il danneggiato deve provare il danno ingiusto, che non sussiste quando l’impossibilità di conseguire il bene della vita deriva da una scelta, o da un’inerzia, a lui imputabile. Il proponente che, ottenuta una determinazione favorevole in sede di dissenso costruttivo, ometta di coltivare il procedimento e perda la disponibilità dell’area di sedime non può invocare il ritardo procedimentale. La spettanza del bene della vita non è accertata da un parere condizionato al rispetto di prescrizioni e all’esito di fasi procedimentali non svolte.

Il Fatto

La società ricorrente chiede la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Marche al risarcimento dei danni asseritamente patiti per la mancata conclusione del procedimento avviato nel marzo 2012. Oggetto dell’istanza era il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.Lgs. n. 387/2003 per un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza inferiore a 1 MW, da realizzarsi su un’area acquisita in forza di un preliminare di vendita.

La ricorrente imputa alle amministrazioni il ritardo nella fase istruttoria, la rimessione dell’affare alla Presidenza del Consiglio ex art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 e l’allungamento del sub-procedimento aggravato. Sostiene che, quando la fase aggravata si concluse favorevolmente, l’intervento non era più realizzabile per l’esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del promissario venditore. Chiede il ristoro dei costi di progettazione e del lucro cessante commisurato agli incentivi del Conto energia. Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto nel merito e nel quantum.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la complessa parabola normativa e giudiziaria degli impianti da biomasse nelle Marche, segnata dalla declaratoria di incostituzionalità della legge regionale sulla V.I.A. (Corte cost. n. 93/2013) e dalle sopravvenienze normative statali. Questa premessa serve a valutare la condotta delle amministrazioni alla luce del contesto in cui è maturata.

Il Collegio enuncia anzitutto la regola generale: nel giudizio risarcitorio non basta invocare il superamento del termine massimo, dovendo l’interessato provare il danno. Il rilascio del titolo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere agli incentivi, legati all’attivazione dell’impianto e alla connessione alla rete. Richiama la Adunanza Plenaria n. 7/2021 in tema di quantificazione e la propria sentenza n. 667/2024 sulla persistente remuneratività degli impianti anche dopo il 2012.

Quanto al termine procedimentale, il Tribunale ritiene non superato il termine finale e comunque sussistenti ragioni oggettive di approfondimento sui profili ambientali e sanitari. Le opposizioni degli enti locali non appaiono pretestuose, essendo fondate su pareri tecnici dell’A.R.P.A.M. e dell’A.S.U.R. e su rilievi su viabilità ed emissioni odorigene, in parte condivisi dalla stessa ricorrente. Il dissenso costruttivo è descritto come arma a doppio taglio: chi accetta le modifiche richieste non può poi lamentare il ritardo, salvo provare la dolosa volontà dilatoria.

Il passaggio decisivo riguarda la condotta della ricorrente. Dopo la sentenza della Consulta, la Regione l’aveva invitata a produrre la documentazione per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., senza riscontro, perché la società aveva perso la disponibilità del terreno. La richiesta di proroga del preliminare era stata formulata dopo la scadenza del termine contrattuale. L’impossibilità di completare l’intervento è quindi addebitabile prima di tutto alla ricorrente, che ha volontariamente rinunciato a realizzare l’impianto.

Né il parere favorevole della Presidenza del Consiglio accerta la spettanza del titolo, essendo condizionato al rispetto delle prescrizioni e all’esito di fasi non svolte. Il difetto di danno ingiusto esclude la responsabilità delle amministrazioni e assorbe l’esame del quantum. La domanda è respinta, con compensazione delle spese in ragione della complessità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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