Danno erariale da organico sovradimensionato e prova del nocumento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 117 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura prognostica dei dati comunicati per la programmazione dell’organico di diritto degli educatori dei convitti non è di per sé indice di danno erariale, atteso che l’organico di fatto è determinato su base consuntiva. Il danno erariale da sviamento di risorse pubbliche per sovradimensionamento dell’organico non può essere identificato con le retribuzioni del personale assegnato in soprannumero, se il contingente complessivo regionale rimane invariato e manca la prova che la diversa allocazione avrebbe determinato una spesa minore o una maggiore utilità per l’amministrazione. L’accertamento del danno erariale, quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, esige la prova sia dell’esistenza che della consistenza del nocumento, non potendosi presumere la lesione patrimoniale dalla mera violazione di regole di programmazione.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto tecnico agrario, contestando loro di aver comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale un numero di studenti destinati a fruire del regime di convitto o semiconvitto maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dai registri. Sulla base di tali comunicazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato annualmente all’istituto un numero di educatori superiore a quello che sarebbe spettato. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, accogliendo parzialmente la domanda del pubblico ministero, aveva condannato il dirigente, a titolo di dolo, e il direttore, in via sussidiaria e per colpa grave, al pagamento di somme corrispondenti alle retribuzioni degli educatori ritenuti eccedenti.
Entrambi i soccombenti proponevano appello dinanzi alla Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la prescrizione dell’azione e l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Il dirigente eccepiva in particolare la natura discrezionale delle scelte dell’Ufficio Scolastico Regionale nella distribuzione del personale, nonché la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, rilevando che il numero complessivo di educatori utilizzabili a livello regionale era rimasto invariato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., trattandosi di impugnazioni promosse separatamente avverso la medesima sentenza. Ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal dirigente, osservando che il tasso di discrezionalità di un’attività amministrativa non preclude la cognizione del giudice contabile, ma rappresenta solo una circostanza fattuale influente sul modo di esercizio di tale cognizione. L’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 pone il limite dell’insindacabilità nel merito delle soluzioni gestorie, ma non ostacola la verifica della congruenza dell’operato con i fini pubblici, il rispetto dei precetti di economicità ed efficacia e la non arbitrarietà delle scelte. Nel caso di specie, tuttavia, non veniva in contestazione la modalità di esercizio dei poteri della struttura regionale, ma solo l’innesco di tali poteri attraverso una comunicazione asseritamente inesatta di dati, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte ha fatto ricorso al principio della “ragione più liquida”, ritenendo di poter decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, coerente con le esigenze di economia processuale propria dei giudizi di ultima istanza. Ha quindi individuato nella questione relativa all’esistenza e alla prova del danno il profilo dirimente, essendo stato oggetto di gravame da parte di tutti gli appellanti. La Corte ha rilevato una obiettiva incoerenza tra la prospettazione dell’organo requirente, che aveva fondato la domanda sulle retribuzioni del personale assegnato in eccedenza, e la ricostruzione del primo giudice, che aveva qualificato la fattispecie come sviamento di risorse pubbliche, in violazione dell’art. 97 Cost. Tale rielaborazione, pur potenzialmente integrativa di una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., non era stata oggetto di specifica doglianza da parte degli appellanti, restando quindi sottratta al sindacato del giudice del gravame.
Sul profilo del danno, la Corte ha osservato che la consistenza numerica del contingente di educatori, in tutti gli anni considerati, non era stata influenzata dalle comunicazioni dell’istituto, essendo rimaste invariate le 64 unità impiegabili a livello regionale. Ne consegue che le comunicazioni, anche laddove evidenzianti esigenze sovradimensionate, non erano destinate a riverberarsi sulla spesa complessiva del personale, che sarebbe stata comunque sostenuta dall’amministrazione scolastica. Quanto alla tesi della diversa e più efficiente allocazione del personale nelle altre realtà convittuali, la Corte ha rilevato che non era stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria, che la distribuzione operata avesse determinato uno sviamento di risorse pubbliche, difettando del tutto la prova che il pregiudizio assunto avesse consistenza stimabile nella complessiva remunerazione degli educatori assegnati in numero eccedente.
La Corte ha concluso che la mancata prova dell’esistenza e della consistenza del nocumento erariale, quale elemento indispensabile per l’integrazione della fattispecie di responsabilità amministrativa, rendeva superfluo ogni ulteriore approfondimento, con assorbimento delle altre questioni. Gli appelli sono stati quindi accolti, con revoca del sequestro conservativo disposto in via cautelare e condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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