Ottemperanza alla sentenza, cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 127 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato, ancorché dopo la proposizione del ricorso. Il giudice contabile, nel valutare la congruità del tempo di esecuzione, tiene conto della necessità di coordinamento tra più amministrazioni coinvolte nel procedimento. La compensazione delle spese tra le parti costituite è giustificata quando il ritardo nell’ottemperanza sia riconducibile a un fisiologico raccordo procedimentale e non a inerzia dell’amministrazione. Nei confronti dell’amministrazione che abbia dato esecuzione alla sentenza prima del passaggio in giudicato nulla è dovuto per le spese.

Il Fatto

Il ricorrente adiva il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 della stessa Sezione, notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Lamentava che, dopo l’annullamento del precedente decreto ministeriale e la trasmissione del nuovo provvedimento all’INPS, non aveva più ricevuto comunicazioni né il pagamento delle competenze riconosciute in sede giudiziaria.

Costituitasi in giudizio, l’INPS chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo posto in pagamento gli importi con il lotto di variazione del 5 maggio 2025 e con la mensilità di luglio 2025. Il ritardo era addebitato alla trasmissione del decreto ministeriale alla sede INPS errata, con conseguente allungamento dei tempi. Il ricorrente riconosceva la cessazione della materia, insistendo però per la condanna alle spese. Il Ministero della Difesa non si costituiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice rileva l’irritualità dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, essendo cessata la vigenza delle norme eccezionali adottate durante l’emergenza pandemica. Rileva altresì l’irritualità della memoria non autorizzata depositata dal ricorrente, che tuttavia dichiara acquisita agli atti, stante la sua utilità ai fini della decisione e la non opposizione di INPS.

Ancora in via preliminare, è dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, regolarmente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non costituitosi.

Nel merito, entrambe le parti aderiscono alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, preso atto dell’esecuzione sopravvenuta, dichiara pertanto l’estinzione del giudizio di ottemperanza.

Quanto alle spese, il Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti costituite. Osserva che la diffida è stata inviata il giorno stesso della notificazione della sentenza, che il giudicato si è formato il 13 gennaio 2025 e che INPS ha liquidato le competenze il 5 maggio 2025, peraltro prima della notifica del ricorso per l’ottemperanza. Il termine di poco più di quattro mesi per ottemperare a una sentenza che imponeva il coordinamento tra due amministrazioni appare complessivamente congruo, indipendentemente dalla maggiore o minore celerità dell’azione delle amministrazioni coinvolte.

Nulla è infine dovuto per le spese nei confronti del Ministero della Difesa, che ha dato esecuzione alla sentenza prima ancora del suo passaggio in giudicato, con la conseguente declaratoria di contumacia e la compensazione delle spese tra le parti costituite. Il giudizio si chiude con l’estinzione per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *