Danno da precariato: la stabilizzazione si cumula all’indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26352 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2024, si applica quale ius superveniens alle controversie pendenti e anche nel giudizio di rinvio, ancorché la nuova disciplina incida sul principio di diritto enunciato nella decisione rescindente, con il solo limite del giudicato interno. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale stabilizzazione del lavoratore si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare secondo i parametri della nuova disposizione. La sopravvenuta immissione in ruolo, se direttamente ricollegata all’abuso, rileva soltanto ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo.
Il Fatto
Il lavoratore era stato impiegato in lavori socialmente utili presso un Comune siciliano e aveva poi sottoscritto contratti a tempo determinato, più volte prorogati, con orario progressivamente adeguato. Deduceva l’illegittima apposizione del termine e delle proroghe e chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado rigettava le domande. La Corte d’appello accoglieva solo le doglianze economiche. Su ricorso del lavoratore la Cassazione, con ordinanza, accoglieva i primi due motivi e rinviava. In sede di rinvio la Corte territoriale dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo la sopravvenuta stabilizzazione effetto sanante dell’abuso, e inammissibili le ulteriori domande non riproposte in riassunzione. Da qui il nuovo ricorso, con rinvio a pubblica udienza per esaminare la novella sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni, già poste con l’ordinanza interlocutoria. La prima riguarda l’applicabilità della novella ai rapporti pendenti. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina su cui il principio di diritto è stato enunciato e viene meno quando quella normativa sia stata modificata o sostituita per effetto di ius superveniens.
Poiché l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 è stato riscritto dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024 e non contiene alcuna disciplina transitoria, in difetto di norme contrarie la nuova disciplina si applica a tutte le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato interno. Nella specie la questione risarcitoria è ancora sub iudice, come emerge dalla pronuncia rescindente.
La seconda questione riguarda la possibile valenza satisfattiva della stabilizzazione. La Corte ricostruisce l’evoluzione del cd. danno comunitario: dal divieto di conversione nel lavoro pubblico, scrutinato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, alle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, che hanno escluso la coincidenza del danno con la perdita del posto e ancorato la tutela alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010.
Il Collegio dà continuità all’indirizzo che riconosce alla stabilizzazione efficacia satisfattiva solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine da un rapporto di causa-effetto. La novella ha però mutato il quadro: essa fornisce direttamente i parametri di liquidazione e, nel silenzio sulla stabilizzazione, è volta a garantire in ogni caso una misura risarcitoria adeguata.
Ne consegue che la nuova disposizione rappresenta il parametro di riferimento in luogo della precedente regola pretoria. L’eventuale immissione in ruolo si affianca alla misura risarcitoria senza sostituirla, rilevando solo nella liquidazione dell’indennità tra il minimo e il massimo. Il primo motivo è quindi accolto, assorbito il terzo. Il secondo motivo, relativo alle differenze retributive e alla clausola 4 dell’accordo quadro, è disatteso per la limitazione delle conclusioni operata in riassunzione.
Nota della Redazione
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