Giudizio di rinvio e domande non riproposte: rinuncia implicita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26351 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la riassunzione ad opera di una sola parte la pone nella medesima posizione originaria e impone al giudice del rinvio di decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, salvo che sia intervenuto un giudicato interno. Tuttavia, quando le conclusioni rassegnate in sede di rinvio risultino espressamente limitate ad alcune soltanto delle originarie domande, in modo incompatibile con le altre, deve dedursi una rinuncia implicita alle domande pretermesse, che sono ormai espunte dal dibattito processuale. Ne consegue che il giudice del rinvio non è tenuto a esaminarle d’ufficio, né la loro riproposizione tardiva, contenuta solo nelle note conclusive, vale a riattivare la cognizione, anche in ragione della specialità del rito lavoristico e del rinvio dell’art. 394, primo comma, cod. proc. civ. all’art. 346 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, impiegato come lavoratore socialmente utile presso un ente locale dal 1996, lamentava l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, prorogati fino al 2013, e chiedeva la conversione in tempo indeterminato, le differenze retributive e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava.
La Cassazione, con precedente ordinanza, accoglieva il ricorso del lavoratore e rinviava alla stessa Corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio il lavoratore riassumeva il giudizio e otteneva il riconoscimento dell’abuso del contratto a termine e la condanna dell’ente al risarcimento del danno comunitario, liquidato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Le altre domande erano rigettate perché non riproposte nell’atto di riassunzione. Il lavoratore ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 392, 394, 84 e 112 cod. proc. civ. e la contrarietà della decisione all’ordinanza di rinvio, oltre alla violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNI Enti Locali del 14 settembre 2000, per il mancato riconoscimento delle differenze retributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pari inquadramento.
Il ricorrente invoca il principio di Cass. Sez. 2 n. 12065 del 2024: la riassunzione, anche di una sola parte, impone al giudice del rinvio di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale riproposizione. La Corte non si pronuncia sul contrasto sotteso, ma evidenzia che in quella stessa sentenza si fa salvo il caso in cui la modifica in senso riduttivo delle conclusioni renda incompatibile l’esame d’ufficio delle questioni originarie, così deducendo una rinuncia implicita.
Nel caso di specie, con il ricorso in riassunzione è stata chiesta unicamente la condanna al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella misura massima consentita dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Non si tratta di conclusioni semplicemente non richiamate, ma di un’espressa limitazione delle originarie domande al solo danno da illegittima apposizione del termine. La diretta disamina dell’atto di riassunzione conferma la volontà di restringere l’ambito della cognizione, con implicita rinuncia alle ulteriori domande.
Il secondo motivo, relativo al danno da ritardo nell’assunzione, alla perdita di chances, agli scatti di anzianità, alle progressioni di carriera e alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non trova accoglimento. In sede di rinvio fu avanzata unicamente la domanda di danno comunitario, senza riferimento al danno ulteriore non coperto dalla misura forfettaria elaborata dalla giurisprudenza a partire da Sezioni Unite n. 5076 del 2016. La domanda va quindi ritenuta abbandonata.
Né rileva la modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2024: essendosi la Corte territoriale pronunciata sul danno comunitario in sede di rinvio, in difetto di idonea impugnazione è intervenuto il giudicato interno, preclusivo dell’applicazione dello ius superveniens. Il ricorso è respinto; nessuna statuizione sulle spese in difetto di attività difensiva dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.