Patto di stabilità: il divieto di assunzioni non opera retroattivamente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3976 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patto di stabilità interno degli enti locali, l’art. 31, comma 26, lett. d), della legge n. 183 del 2011, che vieta all’ente inadempiente di procedere ad assunzioni di personale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, si interpreta nel senso che, qualora l’inadempimento discenda dall’omessa trasmissione della certificazione del saldo finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare retroattivamente gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione. La revoca dell’assunzione disposta dall’amministrazione in tali casi non costituisce esercizio del potere di autotutela né recesso privatistico, ma momento attuativo della nullità del contratto, che determina il ripristino dello status quo ante, con salvezza dei soli effetti retributivi maturati ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta da un comune nel febbraio 2015 in seguito allo scorrimento di una graduatoria concorsuale bandita nel 2010, vedeva revocata la propria assunzione dall’ente locale. Il comune assumeva di aver violato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, non avendo inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine del 31 marzo 2015, la certificazione del saldo finanziario prevista dall’art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011. Sia il Tribunale di Napoli Nord sia la Corte d’appello di Napoli rigettavano le domande della ricorrente, ritenendo l’assunzione affetta da nullità sopravvenuta per effetto del divieto di assunzioni scaturente dalla violazione del patto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con riferimento al primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile la doglianza concernente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto formulata sulla base del testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40 del 2006, non applicabile ratione temporis a una sentenza pubblicata nel 2024. Il vizio di motivazione, nell’assetto vigente, è denunciabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa.
Quanto al profilo della violazione di legge, la Corte esclude che la revoca dell’assunzione costituisca una revoca amministrativa in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. La sentenza impugnata aveva correttamente qualificato l’atto come momento attuativo della nullità del contratto di lavoro, con effetti ex nunc e salvezza delle sole retribuzioni maturate, in coerenza con il costante indirizzo di legittimità. L’amministrazione, nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, può far valere unilateralmente la nullità, in quanto il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto quando il vizio rende il negozio improduttivo di effetti.
La Corte accoglie invece il secondo motivo, incentrato sull’operatività temporale del divieto di assunzioni. Dall’interpretazione sistematica dell’art. 31, commi 20 e 26, lett. d), della legge n. 183 del 2011, emerge che l’inadempimento del patto di stabilità, pur riferibile all’anno precedente, si concretizza solo al momento della scadenza del termine per l’invio della certificazione. Nel caso di specie, la violazione del patto per l’anno 2014 ha prodotto l’inadempimento solo al 31 marzo 2015, con la conseguenza che il divieto di assunzioni non può operare retroattivamente nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2015, nel quale l’assunzione della ricorrente si era già perfezionata.
Tale ricostruzione è confermata dal comma 28 dell’art. 31, che preclude l’applicazione delle sanzioni nell’anno di accertamento della violazione, e dal comma 30, che sanziona con la nullità i soli atti elusivi delle regole del patto, non quelli compiuti nella pendenza del termine per la comunicazione. La Corte conclude pertanto che le restrizioni del patto di stabilità non possono incidere su rapporti già instaurati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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