Danno da ritardo pensionistico e onere di provare la qualità di erede (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 32 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno fondata sul ritardo con cui l’amministrazione e l’ente previdenziale hanno liquidato ed erogato il trattamento pensionistico integra una pretesa di danno da ritardo e appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 del c.p.a.. La Corte dei conti conosce del solo inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico. Nel giudizio contabile la pretesa pensionistica proposta iure hereditatis esige la prova della qualità di erede: il rapporto di coniugio, di per sé, non la dimostra, potendo il successore legittimo rinunciare all’eredità ed essendo ignota l’esistenza di altri chiamati. La mancanza di tale prova comporta il rigetto nel merito della domanda, non un semplice difetto di legittimazione.

Il Fatto

Il coniuge superstite di un dipendente comunale collocato in quiescenza riassume davanti alla Corte dei conti il giudizio già introdotto dall’avente causa davanti al Tribunale di Catania e definito con sentenza di declinatoria di giurisdizione. Il ricorrente originario aveva chiesto la ricostruzione della posizione pensionistica, assumendo la mancata valorizzazione di due annualità di servizio presso vari enti locali del circondario, e il risarcimento del danno per il ritardo nella liquidazione.

Le domande miravano a ottenere dai Comuni il deposito delle certificazioni del servizio prestato e la loro trasmissione al Comune di Catania, ultimo datore di lavoro, l’inserimento dei dati sulla piattaforma Passweb e la liquidazione definitiva da parte dell’INPS. Il danno era quantificato nei costi di un finanziamento acceso per far fronte alle esigenze familiari durante l’attesa. Gli enti convenuti si difendono eccependo l’avvenuto adempimento o la non riconducibilità dei periodi contestati a rapporti utili; l’INPS eccepisce il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale la domanda di risarcimento. La qualificazione è decisiva: la ricorrente non contesta il provvedimento di concessione della pensione, ma il ritardo procedimentale che avrebbe cagionato il pregiudizio. Muovendo dalle pronunce delle Sezioni Unite n. 153 del 07.01.2013 e n. 18173 del 24.07.2017, la sentenza ricorda che la giurisdizione contabile resta circoscritta all’inadempimento delle obbligazioni del rapporto pensionistico. Per le controversie sul danno da ritardo, anche non patrimoniale, opera invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del c.p.a.. La domanda è quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Passando alle pretese certificatorie e di riliquidazione, riconosciuta la loro afferenza alla materia pensionistica, la Corte ne afferma l’infondatezza sotto un duplice profilo. Anzitutto la ricorrente agisce iure hereditatis e non allega né prova la propria qualità di erede: manca in atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiamata nella comparsa di riassunzione. Il rapporto di coniugio dimostra soltanto la qualità di successore legittimo, che può però rinunciare all’eredità, e non esclude l’esistenza di altri chiamati. Richiamando la giurisprudenza contabile, il giudice esclude che l’onere probatorio possa essere invertito a carico della controparte.

La soluzione è netta sul piano processuale. La prova della qualità di erede integra un elemento costitutivo di una fattispecie giuridica complessa, comprensiva del diritto originario e della qualità ereditaria. Ove tale elemento difetti, il diritto in capo all’erede non può dirsi sorto: ne segue un accertamento negativo e il rigetto nel merito, non una pronuncia di mero rito. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui la Sez. Sicilia n. 863/2018 e la Sez. Campania n. 1292/2021.

Il rigetto è confermato anche per un secondo ordine di ragioni. Per i servizi presso i Comuni di Adrano e Aci Castello la pretesa è ormai priva di interesse: l’INPS ha certificato i periodi in Nuova Passweb e ha riliquidato la pensione con accredito sulla rata di agosto 2021, comprensiva degli arretrati. Per il Comune di Giarre si tratta di prestazioni di collaborazione prive di istanze di cumulo o ricongiunzione, non valorizzabili. Quanto al Comune di Misterbianco, la certificazione dell’ente circoscrive il servizio a poche ore di lavoro straordinario, con contribuzione regolarmente versata, e la ricorrente, non comparsa all’udienza, non fornisce elementi contrari né dimostra l’incidenza sulla misura della pensione.

Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della peculiarità della vicenda e della definizione del giudizio su questioni pregiudiziali e preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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