L’ottemperanza seguita alla riforma in appello è improcedibile per carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 24 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la sentenza di appello, riformando in parte la pronuncia di primo grado, abbia già caducato, per effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ., gli atti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza riformata. L’utilità perseguita dal ricorrente risulta in tal modo già conseguita, con esclusione del contratto, le cui sorti restano governate dagli artt. 121 ss. cod. proc. amm.. La competenza funzionale per l’ottemperanza e per l’eventuale nomina del commissario ad acta spetta al giudice che ha posto l’obbligo conformativo: se la sentenza d’appello ha ampliato o modificato tali obblighi, la competenza si radica presso il Cons. Stato e non presso il TAR.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Bolzano l’aggiudicazione di una gara per l’adattamento e la ristrutturazione di un centro sportivo destinato ai Giochi olimpici invernali. Con sentenza n. 225/2023 il Tribunale accoglieva in parte il ricorso principale e in parte il ricorso incidentale della controinteressata, annullando le valutazioni tecniche e l’aggiudicazione.
In esecuzione di quella pronuncia l’amministrazione aveva riaggiudicato i lavori alla controinteressata. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità degli atti esecutivi e la nomina di un commissario ad acta, con richiesta subordinata di annullamento previa conversione del rito. Nelle more, il Cons. Stato accoglieva l’appello principale e riformava parzialmente la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza d’appello ha confermato l’annullamento delle valutazioni relative all’offerta tecnica della controinteressata, ha escluso l’illegittimità delle valutazioni sull’offerta della ricorrente e ha decretato la caducazione degli ulteriori atti adottati dall’amministrazione in esecuzione della sentenza riformata.
Tale esito discende dall’effetto espansivo esterno riconosciuto alla pronuncia di riforma ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.: i provvedimenti successivi sono travolti dalla parziale riforma, con esclusione del contratto, la cui sorte resta disciplinata dagli artt. 121 ss. cod. proc. amm.. Ne consegue che l’utilità perseguita con il ricorso per ottemperanza è già stata conseguita per effetto della decisione d’appello, donde l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto all’istanza di nomina del commissario ad acta, il Tribunale si dichiara privo di competenza funzionale. L’art. 14, comma 3, cod. proc. amm. e l’art. 113 cod. proc. amm. radicano la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento da ottemperare, con attribuzione al TAR solo in caso di conferma in appello. Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 11359 del 2023, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 4267 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 698 del 2022: decisivo è l’indice testuale del dispositivo, che qui evidenzia uno scollamento rispetto alla decisione di primo grado.
Poiché la sentenza d’appello ha parzialmente riformato la pronuncia del TAR, la competenza per l’ottemperanza e per l’eventuale nomina del commissario spetta al Cons. Stato. La stessa decisione d’appello si sostituisce quanto agli obblighi conformativi e indica nella propria statuizione, con termine di trenta giorni, il nuovo parametro dell’attività amministrativa. Il Tribunale compensa le spese in ragione della particolarità della vicenda e della conclusione in rito.
Nota della Redazione
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