DASPO, necessaria la condotta concretamente ascrivibile al destinatario (TAR Calabria n. 1835 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive presuppone l’ascrivibilità in capo al destinatario di un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto pericoloso. La misura, di natura preventiva, può prescindere dall’accertamento giudiziale della responsabilità penale, ma non dalla prova di un contributo causale, materiale o psicologico, del soggetto. Ove il provvedimento del Questore attribuisca condotte non suffragate dagli atti istruttori, difettano i presupposti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge 13.12.1989, n. 401. L’annullamento travolge anche la valutazione di proporzionalità della durata, non sindacabile in assenza di una condotta concretamente imputabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il DASPO emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, con cui gli è stato vietato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche della F.I.G.C. per tre anni. Il provvedimento si fonda su fatti avvenuti in occasione di un incontro di serie B: lo sfondamento di un cancello di prefiltraggio e la resistenza nei confronti di stewards e forze dell’ordine.
Il ricorrente deduce l’estraneità ai fatti, la genericità del divieto quanto a manifestazioni e luoghi e la sproporzione della durata. L’Amministrazione resistente sostiene la natura preventiva della misura e l’esistenza di riscontri istruttori, invocando la proporzione della sanzione rispetto alla cornice edittale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla Relazione di servizio degli operatori di Polizia e dalla ordinanza del GIP-GUP del Tribunale di Catanzaro. Da entrambi i documenti non emerge il contributo del ricorrente: la caduta del cancello risulta determinata dal concorso di una pluralità di fattori, tra cui la presenza di centinaia di persone e la concitazione dell’occasione. Le riprese video mostrano un contegno passivo di taluni indagati, volto solo a fare ingresso nella struttura secondo le modalità autorizzate dal dirigente del contingente.
La Corte richiama il principio della giurisprudenza amministrativa (TAR Firenze, sez. II, 2 marzo 2021, n. 320): la norma presuppone l’ascrivibilità in capo al destinatario di un comportamento concreto e univoco. Nel caso di specie difettano elementi specifici idonei a sussumere la condotta nella previsione dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il primo e il secondo motivo sono quindi fondati: manca la prova del contributo causale e, con essa, la configurabilità di una condotta specificamente pericolosa per l’ordine pubblico.
Il terzo motivo è invece infondato. Il DASPO è misura di prevenzione atipica, riferita a categorie di persone sintomaticamente pericolose in relazione ai luoghi delle manifestazioni. Il divieto, esteso a tutto il territorio nazionale per le competizioni della F.I.G.C., consente di individuare le tipologie di eventi preclusi e gli spazi adiacenti e di transito, senza violazione del principio di legalità. L’individuazione concreta delle manifestazioni resta apprezzamento discrezionale sottratto al sindacato giudiziale.
Il quarto motivo è fondato nei limiti indicati: in assenza di una condotta concretamente attribuibile, non è possibile valutare sotto i profili di logicità e ragionevolezza l’esercizio del potere di dosimetria. Il provvedimento è annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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