Il DASPO richiede l’accertamento della condotta concretamente attribuibile al destinatario (TAR Calabria n. 1836 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge 13.12.1989, n. 401, come modificato dal d.l. 14.6.2019, n. 53 convertito con legge 8.8.2019, n. 77, presuppone la necessaria ascrivibilità in capo al destinatario di un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale. Il provvedimento questorile che non individui elementi specifici e concreti di responsabilità del destinatario è viziato per difetto dei presupposti e per carenza di istruttoria. La misura ha natura preventiva e non richiede l’accertamento giudiziale della responsabilità penale, ma non può prescindere dalla riferibilità della condotta al soggetto inciso. Ove manchi tale riferibilità, la dosimetria della sanzione non è valutabile nei profili di logicità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO adottato dal Questore della Provincia di Cosenza, con cui gli è stato vietato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della F.I.G.C. per la durata di tre anni, con avvertimento che la violazione avrebbe comportato reclusione e multa.
Il provvedimento si fondava su fatti verificatisi in occasione di un incontro di serie BKT: secondo l’amministrazione, una folla di tifosi avrebbe spintonato il cordone di steward e forze dell’ordine e avrebbe divelto e ribaltato il cancello carraio di prefiltraggio, con il ricorrente identificato come autore dello sfondamento. Il ricorrente ha dedotto l’estraneità ai fatti, la genericità delle prescrizioni e la sproporzione della misura. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la natura preventiva del DASPO e l’esistenza di riscontri istruttori, tra cui riprese video.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, muovendo dal principio per cui la norma presuppone l’ascrivibilità al destinatario di un comportamento concreto e univoco, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (T.A.R. Firenze, sez. II, 2 marzo 2021, n. 320). Nel caso di specie difettano elementi concreti e specifici idonei a sussumere la condotta del ricorrente nella previsione dell’art. 6, legge n. 401/1989.
La Corte confronta il provvedimento con la documentazione istruttoria. Dalla relazione di servizio degli operatori di Polizia non è dato inferire che i tifosi si sarebbero accalcati spintonando il cordone sino a ridosso del cancello divelto, né emergono elementi che identificano il ricorrente quale autore delle condotte di resistenza o di danneggiamento.
Analogo esito riguarda l’ordinanza del GIP-GUP del Tribunale di Catanzaro: quanto alla posizione del ricorrente, il giudice ha concluso che non poteva configurarsi l’addebito della condotta contestata, emergendo dalle riprese video un contegno passivo, volto semplicemente a fare ingresso nella struttura come autorizzato. La caduta del cancello era stata determinata dal concorso di una pluralità di fattori, tra cui la presenza di centinaia di persone e la concitazione dell’occasione.
Risulta quindi provato per tabulas che il ricorrente non ha fornito alcun contributo causale, psicologico o materiale, nella causazione dei fatti: il provvedimento è annullato per assenza dei presupposti di legge. Il secondo motivo è accolto in via derivata, poiché la mancata individuazione di profili di responsabilità concreta rende il provvedimento viziato anche sotto il profilo della configurabilità di una condotta specificamente pericolosa per l’ordine pubblico.
Il terzo motivo è infondato. La Corte qualifica il DASPO come misura di prevenzione atipica e ritiene che l’indicazione delle tipologie di manifestazioni precluse — campionati F.I.G.C., amichevoli e partite della nazionale — e degli spazi adiacenti e di transito consenta di individuare concretamente i luoghi, senza violazione del principio di legalità. Il quarto motivo è fondato solo in senso derivato: in assenza di una condotta attribuibile, la dosimetria non è sindacabile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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