Inquadramento dei professori universitari: serve l’impugnazione nel termine (TAR Sardegna n. 307 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di inquadramento in ruolo dei pubblici dipendenti ha natura autoritativa e, ove lesivo, deve essere impugnato entro il prescritto termine decadenziale. Il pubblico dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria dell’amministrazione, di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Non è pertanto ammessa un’azione di accertamento volta a ottenere un diverso inquadramento, né un giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione del provvedimento, quando sia spirato il termine per la sua impugnazione. La qualificazione della posizione giuridica soggettiva condiziona l’individuazione del mezzo di tutela e del relativo onere temporale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato nel 2019 a una procedura comparativa per un posto di professore universitario di seconda fascia presso un ateneo, risultando vincitore e venendo nominato nel ruolo. L’amministrazione universitaria lo aveva inquadrato, in via provvisoria e nelle more del parere del Ministero, nella classe retributiva “0”, senza riconoscere l’esperienza professionale maturata all’estero.
Avverso tale inquadramento il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dichiarato irricevibile per tardività. Ha quindi agito in sede di giurisdizione esclusiva per l’accertamento del diritto soggettivo a un inquadramento nella classe stipendiale pari o superiore alla “2”, previa disapplicazione del decreto rettorale, e per la condanna alle differenze retributive. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività e del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta una questione di rito e su di essa arresta il proprio esame. Il punto di partenza è la qualificazione della posizione giuridica del ricorrente: nella materia dell’inquadramento dei pubblici dipendenti questi è titolare di un interesse legittimo, con la conseguenza che l’atto lesivo va impugnato nel termine di decadenza.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il provvedimento di inquadramento in ruolo ha natura autoritativa e non è ammissibile un’azione diretta a ottenere un diverso inquadramento se non sia stata tempestivamente impugnata l’attribuzione della qualifica. Non è neppure configurabile un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione, poiché l’azione di accertamento è esperibile solo a tutela di un diritto soggettivo. A sostegno richiama, tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 294, e Cons. Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7038.
Tali considerazioni si saldano con l’eccezione di violazione della regola di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. Il Consiglio di Stato aveva già dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario, essendo spirato anche il termine lungo di 120 giorni. Il Collegio respinge la tesi del ricorrente sulla possibilità di agire con azione di accertamento in sede di giurisdizione esclusiva senza impugnare gli atti: quella possibilità riguarda gli atti paritetici, mentre nel caso concreto il ricorrente non è titolare di un diritto soggettivo azionabile.
Quanto al precedente invocato dal ricorrente (T.A.R. Brescia n. 150 del 2024, confermato da Cons. Stato, sez. VII, 13 gennaio 2025, n. 168), il Tribunale ne rileva l’inconferenza: era stato reso in una fattispecie impugnatoria, nella quale l’annullamento era stato tempestivamente domandato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.