Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2589 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo giudiziario passato in giudicato e la relativa notificazione, secondo lo schema dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Grava invece sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La mera costituzione di forma, priva di qualsiasi giustificazione dell’inadempimento, non integra tale prova e non esime l’amministrazione dall’obbligo di esecuzione. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, l’ordine di ottemperanza entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 577/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di € 2.000,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata e non opposta, divenendo definitiva. L’amministrazione, tuttavia, non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario per l’ipotesi di persistente inattività e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso sotto il profilo processuale: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La fattispecie integra pertanto i presupposti dell’ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale applica il regime dell’onere della prova. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il sopravvenire di condizioni ostative. L’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, limitandosi a una difesa meramente formale. La mora dell’amministrazione resta dunque accertata.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo copre anche spese e diritti successivi al titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega, escludendo il compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio è ricavato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come innovato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di vari giudici amministrativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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