DASPO e identificazione dell’autore: serve il criterio del più probabile che non (TAR Toscana n. 1749 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6, primo comma, l. n. 401/1989, ha funzione preventiva e prescinde dall’accertamento della responsabilità penale. La sua adozione presuppone però la sicura identificazione dell’interessato quale autore del fatto, desunta da elementi obiettivi e gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del “più probabile che non”. Quando la misura presenta rilevante durata e rilevante contenuto interdittivo, e incide sulla sfera lavorativa del destinatario, il requisito probabilistico va applicato in termini più rigorosi. La generica conoscenza dell’interessato nel contesto ultras e le annotazioni di servizio non suffragano l’identificazione se non evidenziano comportamenti violenti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società con mansioni di tecnico e operatore audio-video in ambito sportivo, impugnava il DASPO emesso dal Questore di Prato. Il provvedimento gli faceva divieto, per tre anni, di accedere ai luoghi di tutte le competizioni calcistiche, alle gare della squadra locale e a quelle di un’altra compagine provinciale, oltre alle aree di transito e sosta dei tifosi individuate in un raggio di 300 metri dagli impianti.
Il divieto traeva origine da un episodio verificatosi prima dell’incontro di serie D tra le due squadre, nel quale il ricorrente sarebbe stato visto tentare di occultare un bastone tipo mazza ferrata, poi raccolto dalla polizia. Il ricorrente articolava censure di violazione dell’art. 16 Costituzione, dell’art. 6 l. 401/1989 e dell’art. 3 l. 241/1990, con eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. In sede cautelare la Sezione accoglieva l’istanza, rilevando l’assenza di elementi indiziari idonei a sostenere il riconoscimento e il periculum in mora riferito all’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. Richiamata la costante giurisprudenza della Sezione, il giudice amministrativo ribadisce che la valutazione prognostica posta a base del DASPO, come ogni questione relativa all’identificazione dei presunti autori di atti di violenza, va effettuata secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”. Non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti.
L’elemento centrale del ragionamento è la sicura partecipazione dell’interessato ai fatti presupposto, che a sua volta presuppone la sicura identificazione dello stesso, desunta da precisi elementi obiettivi. Il Tribunale richiama sul punto TAR Toscana, sez. II, n. 1609 del 2020 e, con riguardo al diverso istituto del D.A.C.U.R., la più recente TAR Toscana, sez. IV, n. 1515 del 2025.
Nel caso concreto, il criterio va applicato in termini ancora più stringenti per l’incidenza sulla sfera lavorativa del ricorrente e per la rilevante durata e il rilevante contenuto interdittivo del provvedimento, esteso al territorio di due importanti città della Toscana. L’annotazione di servizio e i fotogrammi estratti dalle riprese video non evidenziano ictu oculi comportamenti violenti né il tentativo di occultare oggetti atti ad offendere.
Il Collegio esclude che l’identificazione possa fondarsi sulla ultradecennale conoscenza dell’interessato nel contesto ultras interprovinciale, richiamata nel rapporto della Questura, né sul generico riferimento a una presunta identificazione diretta da parte del personale impiegato nel servizio di ordine pubblico. Quanto alla documentazione depositata tardivamente dall’Avvocatura distrettuale, comprensiva di un’annotazione redatta dagli agenti che avevano effettuato il sequestro, si tratta di materiale fotografico successivo al presunto abbandono dell’oggetto, inidoneo a soddisfare il criterio probabilistico richiesto.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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