Emersione e nuovo provvedimento non impugnato: ricorso improcedibile (TAR Emilia-Romagna n. 317 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un nuovo provvedimento, in dichiarato adempimento dell’ordinanza di riesame che abbia ordinato la rivalutazione della documentazione prodotta, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo. Il nuovo atto, fondato su istruttoria rinnovata e motivazione parzialmente diversa, sostituisce quello originariamente gravato. Se non viene ritualmente impugnato, una pronuncia favorevole sul ricorso originario non arreca alcuna utilità al ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 1° giugno 2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’Immigrazione di Modena aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, presentata in proprio favore. Il rigetto si fondava sulla mancata prova della presenza in Italia in data anteriore all’8.3.2020: il titolo di viaggio del 4.6.2018 da Roma Termini a Padova, prodotto in sede procedimentale, era risultato non autentico all’esito della verifica con il vettore.
Il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e l’omessa valutazione della ulteriore documentazione, costituita dall’elenco degli invii di denaro tramite MoneyGram e dalla ricevuta di ritiro. Con ordinanza assunta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di valutare la documentazione ulteriore. In data 18.9.2023 l’Amministrazione ha depositato un nuovo provvedimento di conferma del rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il nuovo atto è stato adottato in dichiarato adempimento dell’ordinanza di riesame, all’esito di una rinnovata istruttoria. L’Amministrazione ha precisato che la documentazione prodotta si riferisce ad attività risalenti all’anno 2017 e che, secondo la circolare n. 4623 del 17.11.2020 del Ministero dell’Interno, i documenti risalenti nel tempo devono essere supportati da altra documentazione attestante la presenza sul territorio nazionale in data più ravvicinata. Su questa base ha confermato il rigetto, richiamando la decadenza prevista dalla legge in capo a chi fa uso di documentazione non genuina.
Il Tribunale osserva che il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo è stato superato da tale nuovo atto, fondato su una motivazione nuova e parzialmente differente. Il nuovo provvedimento sostituisce quello originario. Esso non è stato ritualmente impugnato dal ricorrente.
Da qui la conseguenza processuale: la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Una eventuale pronuncia favorevole non sarebbe di alcuna utilità all’interessato, stante l’adozione del nuovo provvedimento di rigetto. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra atto originariamente impugnato e atto sopravvenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il giudice non entra nel merito delle censure, perché l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto della sostituzione dell’atto. La decisione resta sul piano processuale e non affronta la questione sostanziale della sufficienza della documentazione alternativa rispetto al titolo di viaggio ritenuto non autentico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.