Dimensionamento scolastico regionale: obbligo di motivazione e parere della Conferenza (Cons. Stato n. 2007 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica è atto di programmazione a contenuto generale e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990, non richiede motivazione analitica, restando sindacabile sotto il profilo dell’irrazionalità e dell’errore. Tuttavia, quando la regione si discosta dalla proposta di invarianza dell’ente locale, deve esplicitare, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta e dei criteri applicati. Il potere sostitutivo regionale presuppone l’inadempimento all’obbligo di dimensionamento pro quota e richiede la previa assegnazione di un congruo termine all’ente. Il mancato invio della proposta di piano regionale alla Conferenza permanente per l’istruzione, per il prescritto parere obbligatorio, integra un vizio procedimentale del provvedimento conclusivo.

Il Fatto

La regione Lazio ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2025/2026, adottato con delibera di giunta n. 1161 del 23 dicembre 2024. Il piano disponeva la soppressione della dirigenza dell’istituto comprensivo “Carmine” di Viterbo, mediante accorpamento ad altri istituti, e l’aggregazione dell’istituto comprensivo di Grotte di Castro ad altra istituzione scolastica.

Il ricorso di primo grado era stato proposto dalla provincia e dal comune di Viterbo, che contestavano lo scostamento dal piano provinciale di mantenimento dell’assetto esistente, l’assenza di motivazione, la mancata acquisizione del parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione e l’illegittimità nel merito degli accorpamenti. La regione ha articolato quattro motivi di appello; il Ministero dell’istruzione ha depositato memoria qualificata come appello incidentale adesivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare dichiara inammissibile l’appello incidentale del Ministero, perché la memoria che lo contiene non risulta notificata alle altre parti.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene sussistenti i presupposti del potere sostitutivo regionale. L’espressione “inadempiente” contenuta nelle linee guida va letta in chiave sistematica: essa designa l’ente che non osserva l’obbligo di dimensionamento pro quota imposto dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, non quello che si limita ad adottare una delibera di mantenimento dello status quo. La provincia di Viterbo, non prevedendo alcun accorpamento, ha violato tale obbligo e il principio di leale collaborazione.

Tuttavia mancano snodi procedurali essenziali. Il primo è la mancata assegnazione alla provincia di un congruo termine per rivedere le proprie determinazioni. Il secondo, già rilevato dal primo giudice, è il mancato invio della proposta di piano regionale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione. Non supplisce a tale iato il fatto che la Conferenza si fosse espressa nelle sedute del 25 novembre e del 5 dicembre 2024: quel parere era stato reso nella fase precedente e sulle sole proposte provinciali. Dal verbale emerge anzi che la Conferenza chiese di conoscere quanti e quali accorpamenti la regione intendesse adottare. Il vizio risiede esclusivamente nel mancato invio del piano, non nella mancata acquisizione del parere, fase che dipende da un organo terzo.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio conferma che i provvedimenti di dimensionamento non richiedono motivazione specifica, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 5511 del 2025. Nel caso concreto, però, il patente dissenso tra le istituzioni imponeva alla regione di esplicitare, anche sinteticamente, le valutazioni svolte. Il principio si ricava dall’art. 4.1, punto 5, delle linee guida, che onera la provincia a motivare il mancato accoglimento dei rilievi degli enti locali: si tratta di regola traslabile alla regione. La necessità di attuare il contingentamento ministeriale è presupposto del potere sostitutivo, ma non spiega perché la scelta sia ricaduta proprio su quegli istituti. Non occorre una analitica descrizione delle ragioni negative, essendo sufficiente indicare in positivo i motivi della selezione, tra i quali può rientrare anche il criterio numerico.

L’appello è dunque respinto, con conferma dell’obbligo di rideterminazione, formalmente avviata con la delibera di giunta n. 1311 del 23 dicembre 2025. La necessaria riedizione del potere preclude al Collegio l’esame delle ulteriori censure sulle specificità territoriali. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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