Daspo, illegittima la clausola generica sui luoghi di transito (TAR Emilia-Romagna n. 461 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, adottato dal Questore ex art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione atipica connotata da ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti dell’illogicità e del travisamento. La pericolosità del destinatario può essere desunta dalle modalità di tempo e di luogo dei fatti e da elementi oggettivi, secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di condanna penale. La legge impone la specifica indicazione sia delle competizioni agonistiche sia dei luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti. È pertanto illegittima, per difetto di determinatezza, la clausola del daspo che estende il divieto a “tutti gli altri luoghi” genericamente individuati, non consentendo al destinatario di dare esatta attuazione al comando.
Il Fatto
La Questura di Modena ha adottato nei confronti del ricorrente un daspo della durata di tre anni, con divieto di accesso agli impianti ove si svolgono manifestazioni calcistiche e a una serie di luoghi correlati. Il provvedimento si fonda su un episodio avvenuto il 15 ottobre 2022 durante l’incontro di serie B tra le squadre locali e il Calcio Como: alcuni tifosi ospiti sono scesi dagli spalti e, in tre distinti momenti, hanno azionato l’idrante antincendio indirizzando il getto verso il campo di gioco. Per il terzo intervento, ripreso dalla videosorveglianza, era identificato il ricorrente, denunciato per il reato di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’insussistenza del reato presupposto, l’indeterminatezza dei luoghi interdetti e l’irragionevolezza della durata. In sede cautelare la sospensione era stata parzialmente negata, con esclusione del solo capoverso relativo ai luoghi di transito. Il Tribunale ha confermato l’infondatezza delle censure salvo un profilo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 6 della legge n. 401/1989 e l’art. 6 bis della stessa legge. Il daspo è misura di prevenzione atipica, in cui la discrezionalità dell’autorità amministrativa è ampia e la valutazione di inaffidabilità del soggetto si fonda su un bilanciamento tra interesse pubblico e libertà di accesso agli stadi. Sul piano probatorio opera la logica del più probabile che non, non essendo richiesta la certezza della lesione del bene giuridico. La Corte richiama Cons. Stato n. 7487 del 2023, Cons. Stato n. 8381/2022, Cons. Stato n. 866/2019 e Cons. Stato n. 317/2021, oltre alla pronuncia della Corte EDU Seražin c. Croazia.
Il primo motivo è respinto. La censura di “reato impossibile” non è pertinente, poiché il provvedimento è stato assunto ai sensi dell’art. 6 e non dell’art. 6 bis: l’eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria non incide sulla legittimità del diverso atto del Questore. Quanto alla gravità, l’identificazione del ricorrente è certa grazie alle immagini e alla convalida del biglietto nominale; la condotta di incastrare l’idrante nella rete e dirigere il getto verso il campo integra un tentativo di ostacolare la gara e crea turbativa per l’ordine pubblico. I precedenti richiamati dal ricorrente, relativi a bottigliette o secchi d’acqua, non sono comparabili.
Il secondo motivo è parzialmente fondato. La legge richiede l’indicazione specifica delle competizioni e dei luoghi, esigenza di razionalità ed esigibilità del comando (richiamato TAR Calabria n. 303 del 2020). Nel caso concreto il Questore ha determinato con precisione le manifestazioni, le aree e le fasce orarie, con elenco analitico delle vie, delle stazioni e dei caselli. È tuttavia illegittimo il capoverso che estende il divieto a “tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto”, clausola generica e indeterminata che non consente al destinatario di dare attuazione al divieto.
Il terzo motivo è respinto. L’art. 6, comma 5 fissa la forbice tra uno e cinque anni: la durata di tre anni, collocata in posizione intermedia, appare immune da profili di irragionevolezza e proporzionata alla gravità della condotta. Il ricorso è quindi in parte respinto e in parte accolto, con annullamento limitato alla frase indeterminata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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