Concorso docenti: la diversa interpretazione del bando non basta per la sospensione cautelare (TAR Abruzzo n. 112 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. non può essere accolta quando il ricorrente non dimostri l’erroneità oggettiva dei quesiti di una prova scritta concorsuale, ma si limiti a prospettare una diversa interpretazione, soggettiva, del testo normativo richiamato, sostenendo la mera plausibilità delle risposte fornite. La prospettazione di una differente opzione ermeneutica non integra il fumus boni iuris, atteso che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discretive delle commissioni di concorso non può sostituirsi a queste ultime in assenza di evidenziata illogicità, erroneità o travisamento. Inoltre, l’istanza cautelare va comunque disattesa quando l’eventuale accoglimento del ricorso non precluda al candidato il conseguimento del bene della vita, neppure in via temporale, potendo la correzione del punteggio essere comunque disposta all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente candidato al concorso per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DM 205/2023 e al ddg n. 2939/2025, impugnava il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale per la classe di concorso ADSS e il punteggio conseguito per la classe A19. La contestazione riguardava la formulazione dei quesiti nn. 11 e 22 della prova scritta e delle relative risposte multiple, che il ricorrente assumeva erronee, e chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da idoneo fumus. Il Collegio ha rilevato come il ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato l’erroneità oggettiva dei quesiti contestati e delle risposte indicate come corrette, limitandosi a prospettare una differente interpretazione, di natura soggettiva, del testo normativo richiamato nelle domande e la plausibilità delle proprie risposte alla luce di tale ermeneutica.
Sotto un diverso e autonomo profilo, il Collegio ha considerato che il candidato era stato comunque ammesso alla prova orale per la classe di concorso A19. La mancata attribuzione di un punteggio superiore nella prova scritta, pertanto, non gli precludeva il conseguimento dell’immissione in ruolo in tale classe e, in ogni caso, l’eventuale correzione del punteggio avrebbe potuto essere disposta all’esito del giudizio di merito in caso di accoglimento del ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase, tenuto conto della natura della controversia e della costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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