Daspo, la clausola sui luoghi di sosta e transito è indeterminata (TAR Emilia-Romagna n. 460 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione atipica connotata da ampia discrezionalità, sindacabile nel merito solo entro i limiti dell’eccesso di potere. La pericolosità del destinatario può essere desunta dalle modalità di tempo e di luogo dei fatti, dalla condotta tenuta e da altri elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di accertamento penale definitivo. L’illegittimità della segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989 non si riflette sul diverso provvedimento questorile, che conserva autonomi presupposti. Il divieto deve però indicare in modo specifico sia le competizioni agonistiche sia i luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi: la clausola che li richiami in via meramente generica è illegittima per difetto di determinatezza e ineseguibilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il decreto con cui il Questore di Modena gli aveva vietato, per cinque anni, l’accesso agli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, ai luoghi pubblici in cui le stesse sono trasmesse e ad aree di sosta, transito e trasporto collegate agli eventi, con prescrizione di comparizione personale.

Il provvedimento si fondava su un episodio avvenuto durante un incontro di serie B: alcuni tifosi della squadra ospite azionavano un idrante e indirizzavano il getto d’acqua sul campo di gioco a gara in corso. Al ricorrente, identificato come colui che aveva dato inizio all’azione, veniva contestata la condotta di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989; l’amministrazione rilevava altresì la sua qualità di recidivo, per un precedente analogo provvedimento risalente al 2004. Respinta in sede cautelare la sospensiva, salvo che per l’inciso sui luoghi di sosta e transito, il ricorso giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 6, commi 1, 2 e 5, della legge n. 401/1989 e l’art. 6-bis, e qualifica il daspo come misura di prevenzione atipica. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. III, n. 7487 del 2023, che ne sottolinea l’ampia discrezionalità e il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di accesso agli stadi, e Cons. Stato, sez. III, n. 866 del 2019, sul criterio probatorio del più probabile che non. Evoca anche la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo Seražin c. Croazia del 2018, sull’applicabilità della misura a prescindere da una condanna penale.

Il primo motivo è respinto. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 6, non dell’art. 6-bis: la censura sull’asserito reato impossibile non è pertinente, perché la segnalazione all’autorità giudiziaria non condiziona il diverso potere del Questore. Quanto alla gravità, il Collegio ritiene che impossessarsi della manichetta, azionarla e orientare il getto verso il campo integri un tentativo di ostacolare la gara e una condotta idonea a creare turbativa per l’ordine pubblico. Non giovano i richiami a precedenti su bottigliette o secchi d’acqua, non paragonabili al getto di un idrante, che aveva reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Il secondo motivo è parzialmente accolto. Sulla durata, il comma 5 impone per il soggetto già destinatario di un precedente daspo un minimo di cinque anni: l’amministrazione ha applicato il minimo e ha congruamente motivato la scelta. I luoghi specificamente indicati — le vie attorno allo stadio, le stazioni, il casello, le aree di sosta — soddisfano il canone di determinatezza richiamato da TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 303 del 2020, che lo riconduce all’esigenza di razionalità ed esigibilità del comando.

Non rispetta invece quel canone il capoverso che estende il divieto a “tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano ed assistono alle medesime competizioni calcistiche”. L’indicazione è generica e indeterminata: non consente al destinatario di dare precisa attuazione al divieto. Solo sotto questo profilo le censure sono fondate e l’inciso è annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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