Dermatite atopica e idoneità al concorso: la remissione clinica non esclude l’esclusione (Cons. Stato n. 2615 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche espresse dalle commissioni mediche dei concorsi pubblici costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, della violazione delle regole procedurali e dell’illogicità manifesta, percepibile ictu oculi dalla sola lettura degli atti. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica va riferito al momento di svolgimento della procedura selettiva e ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, anche a garanzia della parità di trattamento dei candidati. Ai sensi del d.m. n. 155/2000 e delle direttive tecniche richiamate, la dermatite atopica integra causa di non idoneità al servizio in presenza del carattere cronico, congenito o acquisito dell’alterazione, da valutare congiuntamente al quadro allergologico, senza che la remissione clinica valga di per sé a escluderla. La dichiarazione di non idoneità costituisce, in tal caso, atto dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a due procedure concorsuali indette dal Comando generale della Guardia di finanza, rispettivamente per il reclutamento di allievi finanzieri e per l’ammissione di allievi marescialli. In entrambe, dopo il superamento della prova scritta di preselezione e di quella di efficienza fisica, veniva convocato per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

Le Sottocommissioni per la visita medica, prima in sede di accertamento e poi in sede di revisione, lo giudicavano non idoneo per dermatite atopica, in applicazione del titolo XIX, lettera a), n. 212, dell’allegato 1 al decreto n. 61772/2016 del Comandante generale, riconducendovi anche il quadro allergologico positivo. Il candidato impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti di esclusione e le determinazioni di approvazione delle graduatorie, proponendo ricorsi poi riuniti e articolando censure di eccesso di potere e violazione dell’art. 2 del d.m. n. 155/2000.

La Motivazione della Corte

Il giudice di primo grado disponeva una verificazione presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. Il verificatore confermava la diagnosi di dermatite atopica in remissione clinica in soggetto con documentata allergia a graminacee, osservando che l’esistenza della patologia, ancorché in remissione e con quadro allergologico positivo, riconduceva il caso alla previsione n. 212. Su tale base il TAR respingeva i ricorsi, compensando le spese.

In appello il candidato sosteneva che la sentenza avesse condiviso acriticamente le conclusioni del verificatore e che la normativa non consentisse di fondare l’esclusione su una dermatite atopica pregressa. Il Consiglio di Stato ritiene la censura non condivisibile: le valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali godono di ampia discrezionalità tecnica, con sindacato limitato ai profili sintomatici sopra richiamati, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2573/2026, sez. I, parere n. 1570/2024 e sez. IV, n. 3256/2021.

La Corte osserva che i profili di eccesso di potere devono essere introdotti mediante specifiche allegazioni fattuali, idonee a insinuare un ragionevole principio di prova, e che nel caso di specie tali allegazioni mancano, essendosi l’appellante limitato a una mera enunciazione.

Quanto alla ritenuta violazione della normativa di settore, la Sezione ricostruisce il combinato disposto del d.m. n. 155/2000 e delle direttive dell’allegato 1 al decreto n. 61772/2016, che prevedono tra le cause di non idoneità la dermatite atopica e dermatite da contatto, da valutarsi congiuntamente al quadro allergologico. Il primo elemento da considerare è il carattere cronico, congenito o acquisito dell’alterazione; l’estensione non richiede che la patologia interessi la quasi totalità del corpo, essendo sufficiente la localizzazione su più distretti anatomici, nella specie collo e pieghe degli arti superiori.

Quanto alla dedotta remissione completa, essa non trova riscontro nel verbale di verificazione, che ha confermato il carattere cronico della patologia. La Sezione richiama il principio secondo cui l’accertamento ha natura non ripetibile — Cons. Stato, sez. I, parere n. 1289/2020, sez. IV, n. 2536/2020 e n. 7555/2019 — e ritiene non conferente il richiamo alla sentenza n. 7652/2025, relativa alle intolleranze alimentari lievi, estranea al caso. L’appello è pertanto respinto, con salvezza degli atti impugnati e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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