Convalida inammissibile per vizi sostanziali e silenzio postumo della Soprintendenza (TAR Campania n. 835 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convalida di cui all’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990 può emendare i soli vizi formali e procedimentali, non quelli sostanziali, che attengono all’insussistenza di un presupposto di legge o al fondamento stesso dell’esercizio del potere. È pertanto inammissibile la convalida dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal RUP sul presupposto del maturarsi del termine, quando il termine per il parere della Soprintendenza risultava sospeso: la violazione della regola procedimentale che impone l’interpello dell’organo tutorio integra vizio sostanziale. Il silenzio serbato dalla Soprintendenza dopo il rilascio dell’autorizzazione non può sanare l’atto, esaurendosi la fase procedimentale. Il permesso di costruire che presuppone un titolo in sanatoria illegittimo è affetto da invalidità derivata e la convalida fondata sulla convalida dell’atto presupposto ne resta travolta.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un suolo confinante, impugnava il permesso di costruire n. 5 del 2020 rilasciato dal Comune di Bacoli per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Deducendo la violazione della normativa edilizia e di quella paesaggistica, contestava la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione e l’assenza del piano attuativo prescritto dal P.R.G. per la zona C1. Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al permesso di costruire in sanatoria n. 57 del 2018, all’autorizzazione paesaggistica e, infine, agli atti di convalida adottati dal Comune nel febbraio 2025.

Il Comune e i controinteressati eccepivano la tardività del ricorso e l’inammissibilità per genericità delle censure. La Soprintendenza si costituiva dichiarandosi mera notificataria. La causa, istruita con ordinanza, veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività applicando il criterio della piena conoscenza: quando si contesta il quomodo dell’edificazione, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui si rende palese l’esatta dimensione del manufatto. La vicinitas non è sufficiente, da sola, a far decorrere il termine, gravando su chi eccepisce la tardività l’onere di provare la concreta anteriore conoscenza.

Nel merito, il giudice accerta la illegittimità del permesso in sanatoria n. 57 del 2018. Il titolo era condizionato alla realizzazione di un progetto di riqualificazione imposto dalla Soprintendenza con il parere del 28 settembre 2017, mai eseguito, come confermato dall’assenza di riscontro documentale. Ne deriva la violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il successivo permesso n. 5 del 2020, che presupponeva la legittimità di quel titolo, è affetto da invalidità derivata e risulta altresì illegittimo per la violazione della normativa paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica del 29 maggio 2020 era stata rilasciata sul presupposto del maturare del termine, che invece risultava sospeso ex d.l. n. 103/2020: la Soprintendenza era stata di fatto estromessa dal procedimento. Tale vizio attiene al fondamento dell’esercizio del potere.

Quanto agli atti di convalida, il Collegio richiama l’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, che ammette la convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. La convalida ha funzione conservativa ed effetto retroattivo, ma può emendare solo i vizi formali, non quelli sostanziali, individuati nell’insussistenza di un presupposto di legge o nell’irragionevolezza del decisum. Il Comune aveva ritenuto che il silenzio “postumo” della Soprintendenza, maturato fino al 4 febbraio 2025, integrasse il requisito di legittimità. Ad avviso del Collegio, così non è: il vizio del provvedimento originario attiene al fondamento del potere e resta sottratto agli effetti della convalida, non potendosi estendere la sanatoria a difetti che ineriscono all’azione dell’autorità che ha posto in essere l’atto.

Per le stesse ragioni è annullata la convalida del permesso di costruire n. 5 del 2020, adottata sul presupposto della convalida dell’autorizzazione paesaggistica. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono accolti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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