DASPO richiede apporto individuale specifico e non mera presenza nel gruppo (TAR Toscana n. 1715 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura del DASPO, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989, può essere disposta anche per la condotta tenuta dal singolo in seno a un gruppo, ma l’ampliamento del presupposto dalla condotta individuale a quella collettiva non elimina l’esigenza che la condotta medesima abbia una propria specificità ed evidenza, quale apporto specifico del singolo all’azione collettiva. Tale apporto deve fondarsi su elementi di fatto idonei a integrare una partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. La sola presenza del tifoso sul mezzo del gruppo ultras, in difetto di prova di un rapporto con il materiale offensivo rinvenuto o di un contributo alla sua messa a disposizione, non integra la fattispecie. Diversamente opinando si sconfinerebbe in una forma di responsabilità oggettiva derivante dalla mera appartenenza a un’entità soggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Firenze, in relazione a una partita di campionato, gli ha irrogato il DASPO per la durata di due anni con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio. Impugna altresì il decreto del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico.
Il provvedimento muove dal controllo dei due pullman che trasportavano i sostenitori: il materiale rinvenuto, tra cui armi da punta e taglio, manganelli telescopici, passamontagna e artifizi pirotecnici, era in parte disseminato sui sedili e in parte in due borse. La Questura ha ricondotto la responsabilità del ricorrente alla sua presenza sul pullman e alla sua appartenenza al gruppo ultras. Il ricorso censura la mancanza dei presupposti, la violazione di principi costituzionali e l’erronea quantificazione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo, che ritiene fondato, e richiama l’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989. La norma contempla tanto la condotta individuale quanto quella tenuta dal singolo in seno a un gruppo. L’ampliamento del presupposto, però, non toglie che la condotta debba avere una sua specificità ed evidenza, come apporto che il singolo dà all’azione collettiva.
Questo apporto deve fondarsi, secondo la previsione normativa, su elementi di fatto aventi natura di partecipazione attiva a episodi di violenza idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica. Il giudice verifica quindi se nel provvedimento siano rinvenibili tali elementi.
Nel caso concreto il Collegio rileva che alcun elemento fattuale integra la fattispecie. Il ricorrente era uno dei cento occupanti dei pullman sui quali è stato ritrovato il materiale, e questa presenza è l’unica condotta a lui attribuibile. Non vi è riscontro che egli abbia utilizzato il materiale, che abbia avuto con esso un qualunque rapporto, né che sia stato tra coloro che hanno organizzato la messa a disposizione dello stesso.
La Questura, osserva il Tribunale, risale alla responsabilità del ricorrente unicamente alla sua presenza sul pullman e alla sua appartenenza al gruppo ultras. Tale rilievo non è sufficiente a ritenere sussistente una responsabilità individuale. Il Collegio ravvisa altrimenti lo sconfinamento nella responsabilità oggettiva, derivante dalla mera appartenenza a un’entità soggettiva, senza prova di un contributo con uno specifico apporto individuale alla preparazione o alla realizzazione di episodi di violenza.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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