Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri istruttori del TAR (TAR Puglia n. 1435 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato valorizzando, quale argomento di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a., il mancato riscontro all’ordine istruttorio di chiarimenti. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al dictum giudiziale, per la sorte capitale e gli interessi, entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, senza liquidazione di compenso. La natura pubblica dell’incaricato esclude oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per un determinato periodo dell’anno scolastico 2020-2021 e condanna il Ministero al pagamento del trattamento accessorio, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
Il titolo, notificato nel settembre 2023, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è maturato il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la pretesa sostanziale, ritenendola adeguatamente documentata. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero non ha offerto elementi univoci di segno contrario.
Elemento centrale del percorso argomentativo è il comportamento processuale dell’amministrazione. Essa non ha dato riscontro alla richiesta di una relazione di chiarimenti disposta con ordinanza collegiale n. 282/2025 in merito alla mancata esecuzione del dictum. Il TAR ne ha tratto argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., valorizzando la condotta omissiva dell’ente quale conferma dell’inadempimento.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza per la sorte capitale e gli interessi legali, entro 90 giorni dalla comunicazione. Ha poi nominato, fin d’ora, commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.
Il commissario provvederà entro i successivi 90 giorni, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese, liquidate in € 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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