Daspo e comunicazione di avvio: legittima l’omissione per esigenze di celerità (TAR Abruzzo n. 234 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, perché le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva e al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate prevalgono sull’adempimento partecipativo. La misura ha funzione preventiva e non sanzionatoria e prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato: è sufficiente un quadro indiziario univoco, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non. L’ampiezza del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive risponde alla finalità di allontanare i soggetti dall’indole violenta e non richiede l’elencazione specifica degli eventi, essendo sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato.
Il Fatto
Il Questore della Provincia de L’Aquila notificava al ricorrente un provvedimento di DASPO, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 401/1989, sulla base della comunicazione di notizia di reato per fatti di violenza verificatisi in occasione di un incontro di calcio del campionato di Serie D. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia della persona aggredita, dalle testimonianze raccolte e dalle riprese video dell’incontro e del luogo dell’aggressione, oltre che dal controllo del furgone sul quale era stato identificato lo stesso ricorrente.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Abruzzo, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto dei presupposti e della pericolosità, l’eccessiva limitazione della libertà personale e l’indeterminatezza dei luoghi inibiti. L’Amministrazione resisteva chiedendo la reiezione. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 21/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo partecipativo. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 e la lesione dell’interesse a una difesa immediata. La censura è infondata: le esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva del DASPO, finalizzate a evitare ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, giustificano l’omissione dell’avviso. L’onere informativo non è sostenibile a fronte del succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate, occasione di scontro tra tifoserie.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la fisionomia della misura. Il DASPO è connotato da ampia discrezionalità e anticipa la tutela dell’ordine pubblico: non esige la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio del comportamento violento, essendo legittimo ove la motivazione dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente. La funzione è preventiva e non sanzionatoria e l’applicazione prescinde dalla responsabilità penale.
La natura cautelare della misura consente una motivazione fondata sulla logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza dell’ascrivibilità delle condotte, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. Nel caso concreto il provvedimento si fonda su elementi circostanziati: la dettagliata descrizione della persona aggredita e dei testimoni, le riprese dell’incontro e del luogo dell’aggressione, il controllo del furgone e l’identificazione del ricorrente a bordo.
Quanto all’ampiezza del divieto, il Collegio richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2430 del 23 giugno 2012, che ha ritenuto solo apparente l’estrema latitudine dell’ordine del Questore, dovendosi intendere, secondo buona fede, come impedimento a essere presente o a muoversi in luoghi sensibili solo nell’occasione e per il tempo degli eventi sportivi. L’estensione a competizioni, luoghi di sosta e transito di tifosi non impone l’elencazione specifica delle manifestazioni, essendo sufficiente la determinabilità di luoghi ed eventi, con onere del destinatario di tenersi informato.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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