Bilancio stabilmente riequilibrato e atto plurimotivato: basta una ragione valida (TAR Sicilia n. 1593 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici perché il ricorso avverso l’atto debba essere respinto, restando assorbite le censure riferite alle altre rationes decidendi. Il diniego di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è legittimo quando si fonda sulla constatazione che il pareggio è ottenuto mediante entrate straordinarie e non ricorrenti, prive di un valido programma di lotta all’evasione, anziché attraverso manovre strutturali di riduzione della spesa. L’art. 261 del d.lgs. n. 267/2000 non impone all’amministrazione di esaminare ogni singolo rilievo dell’ente allorché una ragione autonoma sia idonea ex se a sostenere la determinazione negativa.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, in dissesto finanziario dal 2021, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno non ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il quinquennio 2019/2023. Una prima ipotesi era già stata respinta; la seconda, presentata entro il termine, è stata a sua volta bocciata sulla base di una relazione istruttoria negativa della COSFEL.
L’ente ha censurato l’atto per incompetenza del firmatario, per erronea declaratoria di tardività della seconda ipotesi e per contraddittorietà e difetto di istruttoria della relazione. Ha inoltre impugnato il rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con un provvedimento di remand, ordinando un riesame degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto estromesso l’Assessorato regionale, estraneo al potere esercitato. Nel merito, ha respinto la censura di incompetenza: il decreto è stato adottato dal Sottosegretario in forza di una delega di funzioni ministeriale, e la presidenza della COSFEL è attribuita per legge al medesimo organo dal d.P.R. n. 142/2013. Il cumulo di funzioni consultive e decisorie, quindi, non è fonte di illegittimità ma è previsto a livello normativo; nessuna norma contempla un’incompatibilità. La nota di rigetto del riesame, avendo carattere meramente confermativo, non è autonomamente lesiva.
Dopo il remand l’amministrazione ha depositato, tardivamente, una nuova relazione della COSFEL, senza adottare un nuovo decreto. Il Collegio ha ritenuto di esaminare la legittimità degli atti impugnati alla luce di tale relazione, che si limita a esplicitare le ragioni già addotte e risulta sostanzialmente confermativa.
Il TAR ha qualificato i provvedimenti come atti plurimotivati. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tale ipotesi, è sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici perché il ricorso vada respinto, anche ove gli altri motivi risultino fondati (Cons. Stato, sez. II, n. 2373 del 2025).
Nel caso concreto, la ragione determinante è stata individuata nella constatazione che il pareggio è raggiunto solo per l’ultimo anno del quinquennio, mediante una previsione di entrata da recupero evasione di oltre cinque milioni di euro riferita a annualità pregresse, senza un valido programma di contrasto all’evasione. Le entrate non ricorrenti andrebbero destinate a finanziare spese di pari natura, mentre le manovre di riduzione della spesa, previste solo dal 2023, non producono effetti utili entro il termine. Tali conclusioni, esenti da profili di illogicità e non confutate, hanno assorbito le restanti censure. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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