Cambio del cognome: precedenti penali e identità alias giustificano il diniego (TAR Calabria n. 1424 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modifica del cognome è espressione di un diritto fondamentale della persona, tutelato dagli artt. 2 e 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, ma la sua valutazione è rimessa a un potere discrezionale del Prefetto. L’amministrazione deve bilanciare l’interesse privato all’identità personale con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi e alla certezza dei rapporti giuridici. Il diniego è legittimo quando i gravi precedenti penali del richiedente e le sue frequentazioni con soggetti gravati da precedenti per associazione mafiosa rendono evidente che la modifica finirebbe per creare una “identità alias”, sottraendo il soggetto all’immediata identificazione in rapporto ai precedenti a suo carico. In presenza di cause ostative di interesse pubblico, la discrezionalità prefettizia, se logicamente motivata e preceduta da interlocuzione procedimentale, non è sindacabile nei profili dedotti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Prefetto di Vibo Valentia che ha rigettato l’istanza di modifica del cognome, presentata unitamente agli atti presupposti, tra cui il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. La richiesta era fondata sull’esigenza di ripristinare quello che i ricorrenti assumevano essere il cognome originario della famiglia, storpiato in occasione della registrazione della nascita del padre di uno dei ricorrenti.

L’amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto richiamando i precedenti di carattere penale accertati a carico del richiedente, sulla base di una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri. Esperita l’interlocuzione procedimentale, il Prefetto ha confermato il diniego. Da qui il ricorso, con un unico motivo di censura avverso il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, che attribuisce al Prefetto la competenza sull’istanza e impone all’istante di esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Il diritto al nome — comprensivo del cognome — è qualificato come diritto fondamentale e assoluto della persona, funzionale a radicare l’individuo nella propria comunità familiare e coperto dall’art. 2 Cost.

Su questo presupposto il Tribunale costruisce il bilanciamento. La posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo, mentre l’amministrazione esercita un potere discrezionale da motivare in modo adeguato. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato n. 4578 del 2025, Cons. Stato n. 4900 del 2025, Cons. Stato n. 6462 del 2019, TAR Campania n. 855 del 2024 e Corte cost. n. 286/2016 — conferma che la modificabilità del cognome ha carattere eccezionale e che, dal lato pubblico, prevale l’esigenza di stabilità tendenziale del cognome quale mezzo tipico di identificazione.

Nel caso concreto, il cambiamento era motivato dal ripristino del cognome originario. La Prefettura, però, ha fondato il diniego su cause ostative di interesse pubblico: i gravi precedenti penali in materia di delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e in materia di armi, nonché i molteplici controlli in compagnia di soggetti gravati da precedenti per associazione mafiosa, delitti contro la persona e contro il patrimonio. Tali circostanze sono state comunicate all’istante nel preavviso di rigetto e sono rimaste non superate all’esito dell’interlocuzione.

Il Collegio ritiene che il decreto, seppure sintetico, confermi la sussistenza di cause ostative prevalenti sull’interesse privato. La modifica del cognome consentirebbe di assumere un’identità alias e renderebbe meno agevole l’identificazione del soggetto in rapporto ai precedenti a suo carico, anche in considerazione delle frequentazioni qualificate. Il giudizio di bilanciamento, in quanto ancorato a elementi concreti e oggetto di contraddittorio procedimentale, non risulta viziato sotto i profili dedotti.

Il ricorso è pertanto rigettato. La peculiarità della vicenda e gli aspetti di bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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